martedì 10 marzo 2015

Aiuti diretti anche alla viticoltura

La Riforma della Pac 2015-2020 introduce rilevanti novità per il settore viticolo, in particolar modo con riferimento al Primo pilastro (pagamenti diretti e Ocm). Di fatti, la viticoltura era finora rimasta completamente esclusa dagli aiuti diretti della Pac e il sostegno al settore era affidato all’apposito Programma di sostegno contenuto nel Regolamento sull’Ocm unica. La grande novità introdotta dalla riforma prevede l’assegnazione di pagamenti diretti anche alle superfici viticole. Vediamo quali saranno i principali cambiamenti che interesseranno il comparto viticolo a partire dal 2015. Criteri di assegnazione La Riforma dei pagamenti diretti prevede innanzitutto una nuova assegnazione dei diritti (o titoli) all’aiuto, che avverrà sulla base della Domanda Unica (DU) 2015. La maggiore novità che interessa in particolar modo il settore viticolo è rappresentata dal fatto che fra le superfici ammissibili – che potranno dunque essere abbinate ai titoli per ricevere i pagamenti diretti – figurano per la prima volta anche i vigneti. Ne consegue che all’atto della presentazione della DU 2015 i viticoltori specializzati (o, ad ogni modo, le aziende con superfici viticole) potranno richiedere l’assegnazione dei titoli anche sulla superficie coltivata a vigneto e, in seguito, potranno abbinare annualmente tale superficie ai diritti all’aiuto per ottenere i pagamenti diretti. Occorre precisare che per poter beneficiare dei nuovi titoli bisognerà inoltre essere “agricoltori attivi” (tabella 1), nonché dimostrare di aver attivato almeno un diritto all’aiuto nel 2013; vista e considerata la loro particolare condizione, in deroga al regolamento, i viticoltori specializzati saranno ad ogni modo esentati dal possesso di quest’ultimo requisito. Un’altra novità molto importante riguarda il cosiddetto “spacchettamento” dei pagamenti diretti. Il MIPAAF (Dm n.6513 del 18/12/2014) ha infatti deciso di attivare ben cinque componenti di aiuti diretti (tabella 2): –    Il pagamento di base, destinato ai possessori dei nuovi titoli all’aiuto; –    Il pagamento ecologico, che comporta una maggiorazione del valore dei titoli; –    Il pagamento per i giovani agricoltori, che comporta un ulteriore aumento del 25% del valore dei titoli posseduti da imprenditori agricoli under 40 insediatisi dal 2010 in poi come capoazienda; Il pagamento accoppiato (art. 52), svincolato dal possesso dei titoli e destinato a produzioni/comparti specifici tra i quali però non risulta quello viticolo; Il regime semplificato per i piccoli agricoltori, che sostituisce le sopraelencate componenti sotto forma di pagamento forfettario compreso azienda tra i 500 e i 1.250 €/azienda. Il valore dei titoli Per capire quale sarà il valore dei diritti all’aiuto a partire dal 2015 e come esso cambierà negli anni a seguire, per semplicità viene preso in esame il caso reale di un’azienda viticola specializzata di 25 ettari gestita da un “agricoltore attivo”, che non ha ricevuto pagamenti diretti nel 2014 poiché non possedeva diritti all’aiuto. Come già anticipato, questa azienda si vedrà assegnati un numero di titoli pari alla superficie viticola nel 2015. Il valore dei titoli varierà di anno in anno, ma per capire se esso aumenterà o diminuirà bisogna fare affidamento alla seguente formula: VUI = 0.572 * A/B = 0.57 * (0 €/25ha) = 0 €/ha dove infatti A è pari al valore dei pagamenti diretti ricevuti nel 2014 e B corrisponde al numero di ettari ammissibili dell’azienda. Per stabilire se il valore dei titoli nel periodo 2015-2020 dovrà aumentare, diminuire o rimanere stabile occorre confrontare il VUI, valore unitario individuale, con il VUN, valore unitario nazionale, pari a 179 €/ha (tabella 3). Risulta evidente come l’azienda in questione, avendo un VUI nullo, vedrà crescere gradualmente il valore dei suoi nuovi titoli i quali raggiungeranno, al più tardi per l’anno di domanda 2019, un importo unitario pari ad almeno il 60% del VMN (ovvero circa 108 €/ha), per un pagamento di base complessivo totale di circa 2.700 € (fig. 1). Ovviamente il caso aziendale in esame, per quanto verosimile e realistico, rappresenta una semplificazione degli effetti generati dal nuovo (complicato) meccanismo di calcolo del valore dei titoli, finalizzato ad attuare la cosiddetta “convergenza interna parziale” del valore dei diritti all’aiuto (v. box 1). Al di là delle cifre utilizzate, tale esempio è però utile a comprendere come viene calcolato il valore dei nuovi titoli e come esso varia nel corso del tempo. In generale, visto e considerato il meccanismo di calcolo dei nuovi titoli 2015-2020, è possibile prevedere che i viticoltori – che avranno accesso per la prima volta ai pagamenti diretti – riceveranno importi abbastanza esigui. L’impatto del greening Come anticipato, una delle maggiori novità dei nuovi pagamenti diretti è rappresentata dal pagamento ecologico, che normalmente obbligherà le aziende agricole a rispettare congiuntamente tre impegni: –    diversificazione colturale delle superfici a seminativo; mantenimento prati e pascoli permanenti; –    costituzione e mantenimento delle EFA (dall’inglese ecological focus area) sulle superfici a seminativo. Dal momento che gli impegni sopra descritti si applicano soltanto ai seminativi e ai prati e pascoli permanenti, ne discende che il viticoltore specializzato percepirà il pagamento ecologico senza dover osservare nessun impegno in particolare. Infatti, le superfici a vigneto sono considerate “greening by definition” e dunque beneficiano direttamente del pagamento ecologico, il cui importo è calcolato secondo la seguente formula: pagamento greening = valore titoli pag. di base/0,572 *0,3 Poiché il valore del pagamento ecologico è direttamente proporzionale al valore dei titoli all’aiuto, se ne deduce che anch’esso varierà nel tempo seguendo lo stesso andamento del pagamento di base. Nel caso in esame, tale importo pertanto crescerà gradualmente arrivando ad ammontare – al più nel 2019 – a 1.400 € (pari a 56 €/ha), da sommare ai circa 2.700 € del pagamento di base per un totale di circa 4.100 € (164 €/ha) (fig. 1). Dal momento che l’azienda viticola in questione 1) non è diretta da un giovane imprenditore, 2) non può beneficiare dei nuovi pagamenti accoppiati (art. 52 del Reg. UE 1307/2013), né tantomeno 3) potrebbe trarre alcun vantaggio economico dall’adesione al regime dei piccoli agricoltori, vengono tralasciate le considerazioni riguardanti le altre componenti dei pagamenti diretti, mentre si rimanda al box 2 per gli obblighi della condizionalità. Gli effetti Per quanto riguarda i potenziali effetti della riforma dei pagamenti diretti della PAC sulle aziende del comparto viticolo, è possibile osservare che nei prossimi anni: 1.    L’ammissibilità delle superfici a vigneto e il meccanismo di convergenza interna parziale (“modello irlandese”) produrranno un graduale, ma rilevante aumento dei pagamenti diretti ricevuti, benché inferiore a quello che avrebbe prodotto una convergenza tout court con pagamento flat rate al 2019 (vedi box 1). In effetti, per la prima volta le superfici a vigneto beneficeranno dei pagamenti diretti della PAC, anche se gli importi ricevuti saranno generalmente bassi (tab. 4); 2.    L’introduzione degli impegni del greening per l’ottenimento del pagamento ecologico non creerà alcun problema ai viticoltori specializzati, grazie alla battaglia condotta dall’Italia e da altri Paesi mediterranei durante i negoziati sulla Riforma PAC 2015-2020, ma ciononostante bisognerà prestare grande attenzione agli obblighi imposti dalla condizionalità di base; 3.    Ulteriori possibilità di sostegno deriveranno dall’OCM unica grazie al programma di sostegno al settore vitivinicolo che finanzierà azioni di varia natura (promozione, riconversione, investimenti, vendemmie verdi, ecc.) con un budget annuo pari a 337 milioni di euro.

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