La
Riforma della Pac 2015-2020 introduce rilevanti novità per il settore viticolo,
in particolar modo con riferimento al Primo pilastro (pagamenti diretti e Ocm).
Di fatti, la viticoltura era finora rimasta completamente esclusa dagli aiuti
diretti della Pac e il sostegno al settore era affidato all’apposito Programma
di sostegno contenuto nel Regolamento sull’Ocm unica. La grande novità
introdotta dalla riforma prevede l’assegnazione di pagamenti diretti anche alle
superfici viticole. Vediamo quali saranno i principali cambiamenti che
interesseranno il comparto viticolo a partire dal 2015. Criteri di assegnazione
La Riforma dei pagamenti diretti prevede innanzitutto una nuova assegnazione
dei diritti (o titoli) all’aiuto, che avverrà sulla base della Domanda Unica
(DU) 2015. La maggiore novità che interessa in particolar modo il settore
viticolo è rappresentata dal fatto che fra le superfici ammissibili – che
potranno dunque essere abbinate ai titoli per ricevere i pagamenti diretti –
figurano per la prima volta anche i vigneti. Ne consegue che all’atto della
presentazione della DU 2015 i viticoltori specializzati (o, ad ogni modo, le
aziende con superfici viticole) potranno richiedere l’assegnazione dei titoli
anche sulla superficie coltivata a vigneto e, in seguito, potranno abbinare
annualmente tale superficie ai diritti all’aiuto per ottenere i pagamenti
diretti. Occorre precisare che per poter beneficiare dei nuovi titoli bisognerà
inoltre essere “agricoltori attivi” (tabella 1), nonché dimostrare di aver
attivato almeno un diritto all’aiuto nel 2013; vista e considerata la loro
particolare condizione, in deroga al regolamento, i viticoltori specializzati
saranno ad ogni modo esentati dal possesso di quest’ultimo requisito. Un’altra
novità molto importante riguarda il cosiddetto “spacchettamento” dei pagamenti
diretti. Il MIPAAF (Dm n.6513 del 18/12/2014) ha infatti deciso di attivare ben
cinque componenti di aiuti diretti (tabella 2): – Il pagamento di base, destinato ai
possessori dei nuovi titoli all’aiuto; –
Il pagamento ecologico, che comporta una maggiorazione del valore dei
titoli; – Il pagamento per i giovani
agricoltori, che comporta un ulteriore aumento del 25% del valore dei titoli
posseduti da imprenditori agricoli under 40 insediatisi dal 2010 in poi come
capoazienda; Il pagamento accoppiato (art. 52), svincolato dal possesso dei
titoli e destinato a produzioni/comparti specifici tra i quali però non risulta
quello viticolo; Il regime semplificato per i piccoli agricoltori, che
sostituisce le sopraelencate componenti sotto forma di pagamento forfettario
compreso azienda tra i 500 e i 1.250 €/azienda. Il valore dei titoli Per capire
quale sarà il valore dei diritti all’aiuto a partire dal 2015 e come esso
cambierà negli anni a seguire, per semplicità viene preso in esame il caso reale
di un’azienda viticola specializzata di 25 ettari gestita da un “agricoltore
attivo”, che non ha ricevuto pagamenti diretti nel 2014 poiché non possedeva
diritti all’aiuto. Come già anticipato, questa azienda si vedrà assegnati un
numero di titoli pari alla superficie viticola nel 2015. Il valore dei titoli
varierà di anno in anno, ma per capire se esso aumenterà o diminuirà bisogna
fare affidamento alla seguente formula: VUI = 0.572 * A/B = 0.57 * (0 €/25ha) =
0 €/ha dove infatti A è pari al valore dei pagamenti diretti ricevuti nel 2014
e B corrisponde al numero di ettari ammissibili dell’azienda. Per stabilire se
il valore dei titoli nel periodo 2015-2020 dovrà aumentare, diminuire o
rimanere stabile occorre confrontare il VUI, valore unitario individuale, con
il VUN, valore unitario nazionale, pari a 179 €/ha (tabella 3). Risulta
evidente come l’azienda in questione, avendo un VUI nullo, vedrà crescere
gradualmente il valore dei suoi nuovi titoli i quali raggiungeranno, al più
tardi per l’anno di domanda 2019, un importo unitario pari ad almeno il 60% del
VMN (ovvero circa 108 €/ha), per un pagamento di base complessivo totale di
circa 2.700 € (fig. 1). Ovviamente il caso aziendale in esame, per quanto
verosimile e realistico, rappresenta una semplificazione degli effetti generati
dal nuovo (complicato) meccanismo di calcolo del valore dei titoli, finalizzato
ad attuare la cosiddetta “convergenza interna parziale” del valore dei diritti
all’aiuto (v. box 1). Al di là delle cifre utilizzate, tale esempio è però
utile a comprendere come viene calcolato il valore dei nuovi titoli e come esso
varia nel corso del tempo. In generale, visto e considerato il meccanismo di
calcolo dei nuovi titoli 2015-2020, è possibile prevedere che i viticoltori –
che avranno accesso per la prima volta ai pagamenti diretti – riceveranno
importi abbastanza esigui. L’impatto del greening Come anticipato, una delle
maggiori novità dei nuovi pagamenti diretti è rappresentata dal pagamento
ecologico, che normalmente obbligherà le aziende agricole a rispettare
congiuntamente tre impegni: –
diversificazione colturale delle superfici a seminativo; mantenimento
prati e pascoli permanenti; –
costituzione e mantenimento delle EFA (dall’inglese ecological focus
area) sulle superfici a seminativo. Dal momento che gli impegni sopra descritti
si applicano soltanto ai seminativi e ai prati e pascoli permanenti, ne
discende che il viticoltore specializzato percepirà il pagamento ecologico
senza dover osservare nessun impegno in particolare. Infatti, le superfici a
vigneto sono considerate “greening by definition” e dunque beneficiano
direttamente del pagamento ecologico, il cui importo è calcolato secondo la
seguente formula: pagamento greening = valore titoli pag. di base/0,572 *0,3
Poiché il valore del pagamento ecologico è direttamente proporzionale al valore
dei titoli all’aiuto, se ne deduce che anch’esso varierà nel tempo seguendo lo
stesso andamento del pagamento di base. Nel caso in esame, tale importo
pertanto crescerà gradualmente arrivando ad ammontare – al più nel 2019 – a
1.400 € (pari a 56 €/ha), da sommare ai circa 2.700 € del pagamento di base per
un totale di circa 4.100 € (164 €/ha) (fig. 1). Dal momento che l’azienda
viticola in questione 1) non è diretta da un giovane imprenditore, 2) non può
beneficiare dei nuovi pagamenti accoppiati (art. 52 del Reg. UE 1307/2013), né
tantomeno 3) potrebbe trarre alcun vantaggio economico dall’adesione al regime
dei piccoli agricoltori, vengono tralasciate le considerazioni riguardanti le altre
componenti dei pagamenti diretti, mentre si rimanda al box 2 per gli obblighi
della condizionalità. Gli effetti Per quanto riguarda i potenziali effetti
della riforma dei pagamenti diretti della PAC sulle aziende del comparto
viticolo, è possibile osservare che nei prossimi anni: 1. L’ammissibilità delle superfici a vigneto e
il meccanismo di convergenza interna parziale (“modello irlandese”) produrranno
un graduale, ma rilevante aumento dei pagamenti diretti ricevuti, benché
inferiore a quello che avrebbe prodotto una convergenza tout court con
pagamento flat rate al 2019 (vedi box 1). In effetti, per la prima volta le
superfici a vigneto beneficeranno dei pagamenti diretti della PAC, anche se gli
importi ricevuti saranno generalmente bassi (tab. 4); 2. L’introduzione degli impegni del greening
per l’ottenimento del pagamento ecologico non creerà alcun problema ai
viticoltori specializzati, grazie alla battaglia condotta dall’Italia e da
altri Paesi mediterranei durante i negoziati sulla Riforma PAC 2015-2020, ma
ciononostante bisognerà prestare grande attenzione agli obblighi imposti dalla
condizionalità di base; 3. Ulteriori
possibilità di sostegno deriveranno dall’OCM unica grazie al programma di
sostegno al settore vitivinicolo che finanzierà azioni di varia natura
(promozione, riconversione, investimenti, vendemmie verdi, ecc.) con un budget
annuo pari a 337 milioni di euro.
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