lunedì 13 luglio 2015

Revisione macchine agricole: pubblicato il decreto, si attendono le modalità

Al termine di un lungo periodo di proroghe, in data 30 giugno 2015, come annunciato a suo tempo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 149, 30/06/2015) il primo decreto attuativo inerente la Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici (ai sensi dell’art. 111 e 114 del nuovo Codice della strada), che sarà obbligatoria a partire dal prossimo 31 dicembre.

 Nel dettaglio il decreto (datato 20 maggio 2015) prevede che:

– la revisione delle macchine agricole e operatrici avrà periodicità quinquennale (il che significa che dopo la prima, la revisione dovrà essere nuovamente effettuata ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione);

– le macchine agricole soggette a revisione saranno i trattori agricoli immatricolati (con e senza pianale di carico), le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi immatricolate (tipo mietitrebbie, vendemmiatrici ecc) e i rimorchi agricoli immatricolati; le macchine operatrici soggette a revisione saranno tutte quelle definite nell’art. 58 del Codice della strada e soggette a immatricolazione;

– il ministero dei Trasporti stabilirà procedure semplificate di aggiornamento della carta di circolazione per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009;

– è prevista la possibilità di effettuare la revisione in loco o direttamente a domicilio dell’utenza con l’utilizzo di officine mobili;

– i trattori agricoli saranno sottoposti a revisione a partire dal 1° gennaio 2016 mentre le macchine agricole operatrici semoventi e i rimorchi agricoli a partire dal 1° gennaio 2018; le macchine operatrici (quindi macchine movimento terra ed altre soggette all’art. 58 CdS) saranno sottoposte a revisione a partire dal 1°gennaio 2019;


      il decreto contiene un prospetto (vedi qui sotto) che definisce lo scadenzario dei controlli di revisione per i trattori agricoli; esso varia in base alla data di prima immatricolazione del mezzo.

Nessun commento:

Posta un commento