mercoledì 22 marzo 2017

“Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”


Occorre chiarire quanto sancito all'art. 2 "Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria". Per i lavoratori stagionali che svolgono mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali (e formativi), il Datore di Lavoro ha l'OBBLIGO DI GARANTIRE LA SORVEGLIANZA SANITARIA: in particolare, per tale categoria di lavoratori, soggetti a cambi frequenti di aziende nell'arco del loro impiego (ad es. gli acinellatori, cambiano spesso azienda), è il Medico Competente dell'azienda, presso cui i suddetti lavoratori vengono impiegati, che decide, in base ai rischi cui sono esposti i lavoratori, in base alle attività che dovranno svolgere ed in base ai luoghi di lavoro, se sottoporre o meno i lavoratori stagionali a nuova visita medica, dopo che il Datore di Lavoro ha acquisito copia della certificazione dell'idoneità sanitaria dei lavoratori (art. 2 commi 3-4 DI 27/03/2013). Per quanto concerne la informazione e formazione dei lavoratori stagionali adibiti a mansioni generiche e semplici, il DI 27/03/2013 all'art. 3, stabilisce che il Datore di Lavoro assolve all' OBBLIGO DI GARANTIRE INFORMAZIONE e FORMAZIONE, tramite "la consegna di appositi documenti, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonchè a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione ed eliminazione, o riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro". Si precisa che tali documenti possono essere redatti anche dal Datore di Lavoro, il quale è responsabile, oltre che del contenuto di tali opuscoli, anche della corretta informazione e dell'avvenuta consegna ai lavoratori (ad es. compilando apposito Verbale di Consegna, firmato anche dal singolo lavoratore). Inoltre, il Datore di Lavoro ha l'OBBLIGO che tali documenti debbano essere compresi dai lavoratori stranieri, eventualmente assunti: tale obbligo è assolto facendo tradurre i suddetti documenti da tecnici qualificati, madrelingua, regolarmente iscritti ad albi.

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