venerdì 24 marzo 2017

Xyella, le novità contenute nella legge della Puglia

Il 21 marzo 2017, il consiglio regionale di Puglia, ha approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 147 del 4 agosto 2016 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" dopo una lunga pausa di riflessione, seguita alla sospensione dell’esame da parte dell’aula del 31 gennaio 2017. Il testo non è stato modificato rispetto a quanto uscito dal lavoro delle Commissioni consiliari.

E con queste norme le essenze arboree sane delle nuove aree infette dovranno essere incappucciate o comunque difese dal propagarsi dell’infezione, dovuta all’insetto vettore cicalina sputacchina. Tra le novità il monitoraggio degli insetti vettori e la creazione dell’agenzia Arxia, che dovrà occuparsi del coordinamento della ricerca nella lotta alla Xylella, e che era stata al centro degli attacchi di Coldiretti, che la vedeva come un’inutile appesantimento burocratico.

La legge non apposta nuove risorse sul bilancio della Regione Puglia, ma crea titoli di priorità per l’intervento del Fondo di solidarietà nazionale in favore degli agricoltori che hanno subito in azienda cali produttivi superiori al 30%.

Ad una prima lettura la nuova legge regionale sembra ricalcare l’impianto dell’ultimo decreto del ministero per le Politiche agricole agroalimentari e forestali, almeno per quanto concerne le finalità, gli obblighi di segnalazione, e la zonizzazione dell’area delimitata.

La prima novità riguarda gli insetti vettori e si trova al comma 6 dell’articolo 4, dedicato ai monitoraggi: “Nella zona cuscinetto e nell’area indenne si effettua il monitoraggio degli insetti vettori e potenziali vettori. Campioni di insetti vettori accertati o potenziali, al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio, saranno sottoposti a test analitici al fine di rilevare anticipatamente la presenza dell’organismo specificato nel territorio. Nel caso in cui dalle analisi risulta la presenza di insetti che hanno acquisito il batterio, si procede al campionamento di tutte le piante specificate presenti sul luogo di ritrovamento”.

Da questo punto di vista si imprime un’accelerazione ai monitoraggi delle piante, un tentativo di battere sul tempo l’espansione a nord dell’infezione.

L’articolo 5 dedicato all’eradicazione della Xylella contempla una novità sostanziale. Permane, nel caso di rinvenimento di una pianta infetta, l'obbligo della sua distruzione immediata. Mentre tutte le erbacee e arbustive nel raggio di 100 metri che risultino potenziali ospiti di Xylella possono essere distrutte immediatamente, vengono disposte analisi su tutti gli alberi, al fine di essere protetti dalle operazioni di distruzione delle erbacee e dalla diffusione del batterio. Gli alberi devono essere incappucciati e potati, al fine di limitare la diffusione della malattia. In pratica viene a cadere l’obbligo dell’abbattimento di tutte le piante nel raggio di cento metri da una pianta infetta.

Sul come finanziare la lotta al ciclone Xylella e i danni da essa provocati la Regione Puglia individua risorse già note con l’articolo 8.

Il comma uno recita: “La Regione Puglia tutela il proprio patrimonio paesaggistico e sostiene il ripristino del potenziale economico delle zone danneggiate”. Non essendoci appostamenti finanziari di sorta, trattasi di mera norma di rinvio alla misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – 10 milioni di euro - sulla quale pende ancora il divieto dell’Unione europea di reimpiantare gli olivi. Ma che stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Michele Emiliano questi soldi potrebbero servire anche per impiantare nuove colture, alternative all’olivo e immuni al batterio.

Il successivo comma 2 prevede: “La Regione Puglia, di concerto con il Governo nazionale, opera affinché i proprietari o i conduttori delle aree delimitate possano beneficiare di contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure fitosanitarie contenute nelle presenti disposizioni”. Altra norma di rinvio, per altro sul bilancio dello Stato, ovvero – per ora - sul Piano olivicolo nazionale.

Il terzo comma invece contiene la norma di priorità di utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, che così recita: ”Le imprese agricole e le aziende vivaistiche non agricole hanno diritto ad accedere nel più breve tempo al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi superano il 30% della produzione lorda vendibile aziendale”.

Il comma 5 dell’articolo 8 prevede la tutela degli olivi monumentali in deroga alla normativa vigente, mediante opportune operazioni di isolamento dal contesto territoriale e previa segnalazione di questi da parte delle amministrazioni comunali.

Ultimo elemento di novità l’istituzione - con l’ articolo 11 - dell’Agenzia regionale per l’innovazione in agricoltura Arxia, che si occuperà di coordinare operazioni di ricerca e valorizzazione di tutti i prodotti agricoli e che avrà un ruolo nel coordinare anche le attività sulla Xylella non direttamente connesse alla lotta fitopatologica.

Fonte: Agronotizie


Autore: Mimmo Pelagalli

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