venerdì 25 agosto 2017

ART. 54-bis “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale”

L’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 disciplina le prestazioni occasionali. La circolare n. 5 del 09 Agosto 2017 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative, nonché corrette interpretazioni inerenti l’applicazione di quanto sancito all’art. 54-bis. Senza entrare nel merito della tipologia contrattuale e delle retribuzioni (non essendo mio settore di competenza), mi vorrei soffermare sull’aspetto della Sicurezza nei luoghi di Lavoro. Premesso che, per il settore agricolo, la prestazione occasionale è stipulabile solo nei confronti di prestatori (cioè lavoratori) richiamati all’art. 54-bis comma 8 (ovvarero pensionati; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito) purchè non iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, è stabilito che le prestazioni siano tracciabili, tramite comunicazione telematica all’INPS, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione stessa. Per quanto concerne la Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, è stabilito che il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali. Nei confronti dei prestatori che operano a favore di un committente imprenditore (imprenditore agricolo, appunto) si applicano le disposizioni del DLgs n. 81/08 (secondo quanto prescritto all’art. 3 comma 8 dello stesso DLgs). Più volte mi sono soffermato sugli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e su alcune criticità che si riscontrano nell’applicarli al settore agricolo. A maggior ragione, il regime della prestazione occasionale sottolinea queste criticità. Ad esempio, la visita medica (obbligatoria per i lavoratori) come può essere garantita a prestatori (ovvero lavoratori “occasionali”) che 60 minuti prima sono stati ingaggiati? Vero è che si potrebbe, in un certo senso, posticipare al giorno seguente la visita, ma così come sancito all’art. 41 DLgs n. 81/08, l’idoneità alla mansione deve essere rilasciata dal Medico Competente, prima di adibire alla mansione un lavoratore: verrebbe quindi meno i valore della visita medica pre-assuntiva. Altra criticità riguarda la formazione del lavoratore. Se è vero che 1 ora di formazione ben fatta, vale più di 12 ore su carta, il prestatore “occasionale” necessiterà di apposita formazione prima di essere adibito alla mansione stessa. La formazione deve essere calibrata sui rischi cui concretamente è esposto il lavoratore, in base alla mansione che svolge (Interpello n. 11/2013): questo presuppone, quindi, che alla base vi sia una Valutazione dei Rischi e la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Dopo aver esposto, molto schematicamente, due criticità, mi chiedo quali vantaggi, in termini di applicazione del DLgs n. 81/08, comporti l’introduzione della prestazione occasionale al settore agricolo. Forse sarebbe il caso di vietarla, così come accade in edilizia: così facendo, si eliminerebbero le perplessità sopra dette e si eviterebbe di fare confusione tra gli operatori del settore, datori di lavoro in primis.

Ing. Giuseppe Cacucci

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