venerdì 15 dicembre 2017

Aziende agricole: obbligo di notifica ai fini della registrazione sanitaria

In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 comma 2 del Reg. CE n. 852/04, recepito tramite l’Accordo S-R del 09/02/2006 e, recepito in Puglia con DGR del 28/10/2008 n. 1924, tutte le Aziende Agricole, che si occupano della Produzione Primaria (ossia della coltivazione dei prodotti, compreso il trasporto allo stabilimento), devono effettuare la registrazione della loro attività, attraverso la NOTIFICA. Coloro che non ottemperano a tale obbligo, rischiano SANZIONE pari a 1000 €.
L'art. 1-bis comma 2 della Legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo" stabilisce che "L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del Reg. CE n. 852/2004 si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa"


Ing. Giuseppe Cacucci

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