lunedì 11 dicembre 2017

Prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di CAT. C

A giorni entra in vigore il DM 22 Novembre 2017, che disciplina la Prevenzione Incendi dei contenitori-distributori, ad uso privato, dei carburanti di categoria C. Premettendo che il gasolio è riconosciuto come carburante liquido di cat. C (Circolare VV.F n. 756 del 16/03/2009), è quasi una “costante” per le aziende agricole essere munite di un contenitore-distributore di carburante per i mezzi utilizzati nelle attività (trattore, furgoni, ecc). Il DM detta regole ben precise sulla corretta installazione di tali contenitori-distributori e riguarda, in particolare, quelli fino a 9 mc (ossia 9000 litri). Le disposizioni del DM si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione ed a quelli esistenti, tranne che per “i contenitori-distributori in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio” (art. 4 comma 2 lett. a); “per i contenitori-distributori in possesso di CPI” (art. 4 comma 2 lett. b); “per i contenitori-distributori per cui sono pianificati, o sono in corso, lavori di installazione sulla base di un progetto regolarmente approvato dal Comando dei VV.F” (art. 4 comma 2 lett. c). Ovviamente, i contenitori-distributori devono essere provvisti di Autorizzazione Ministeriale. L’attività rientra in quelle richiamate al n. 12 dell’All. I DPR n. 151/2011, per le quali è prevista la SCIA-VV.F. (Attività di Cat. A) nei casi di contenitori-distributori fino a 9000 litri. Per le Aziende Agricole, l’art. 1-bis comma 1 della Legge n. 116/2014 stabilisce che “ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al DPR n. 151/2011”. Questo significa che I TITOLARI DELLE AZIENDE AGRICOLE, dove sono ubicati i contenitori-distributori di carburante fino a 6000 litri, non sono obbligati a denunciare (tramite SCIA) il serbatoio ai VV.F, ma SONO OBBLIGATI ALL’INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DM 22/11/2017.

Ing. Giuseppe Cacucci

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