venerdì 26 gennaio 2018

Svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione da arte del datore di lavoro

L’art. 34 D.Lgs. n. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro (salvo che per i luoghi di lavoro particolarmente “pericolosi”, richiamati all’art. 31 comma 6) può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, di Addetto Primo Pronto Soccorso (APPS) ed Addetto Gestione Emergenze ed Antincendio (AGEA), a patto che abbia seguito i rispettivi corsi di formazione, nei casi previsti all’Allegato II D.Lgs. n. 81/08. In particolare, nelle AZIENDE AGRICOLE e Zootecniche il Datore di Lavoro può svolgere i ruoli suddetti se sono impiegati fino a 30 lavoratori, che per quanto riguarda il SETTORE AGRICOLO sono conteggiati (lavoratori a tempo determinato e stagionali) come Unità Lavorative Annue (ULA), ai sensi dell’art. 4 comma 4 D.Lgs. n. 81/08. La Circolare n. 1/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce un aspetto fondamentale. Richiamando quanto sancito all’art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 81/08, il Datore di Lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione (APPS e AGEA) tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Questo significa che il Datore di Lavoro, seppur svolgendo direttamente i compiti di APPS e AGEA, non è esonerato dalla possibilità di designare anche altre figure per svolgere i suddetti ruoli. Nello specifico delle Aziende Agricole che operano prevalentemente in campo (produzione primaria), la scelta degli APPS e AGEA deve tenere conto, a mio parere, della effettiva possibilità di intervento degli Addetti: vale a dire che è “poco credibile” nominare come Addetto Primo Pronto Soccorso ed Addetto Gestione Emergenza ed Antincendio, il Datore di Lavoro che di fatto non è presente in campo, o magari opera in un terreno ed i suoi lavoratori dipendenti sono altrove. Ciò premesso, ritengo opportuno che, la nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ricada su persone che fisicamente sono sempre presenti sul luogo di lavoro e nel numero di 1 Addetto (APPS e AGEA) ogni 5 lavoratori, fermo restando che non vi è alcun obbligo in tal senso, dal momento che il D.Lgs. n. 81/08 “lascia” al Datore di Lavoro la facoltà di scegliere come meglio organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ing. Giuseppe Cacucci



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