giovedì 29 marzo 2018

Analizziamo le tipologie ed entità delle agevolazioni del bando per il primo insediamento in agricoltura


L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA - ente pubblico economico nazionale con sede legale in Viale Liegi n. 26 - 00198 (Roma) intende incentivare sull’intero territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, in attuazione del regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA.50598(2018/XA) il presente Bando si pone l’obiettivo di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi.

3.1 Nell’ambito delle operazioni fondiarie previste dal presente Bando, in attuazione delle disposizioni del regime di aiuto n. SA.50598 (2018/XA), è concesso un contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00 (settantamila/00) erogabile per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all’avvio dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione. In conformità a quanto stabilito dall’art. 18 del Reg. (UE) n. 702/2014, l’attuazione del piano non può avere inizio prima della determinazione di concessione delle agevolazioni, deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e deve essere completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal contributo.

3.2 In applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02) il tasso annuale di riferimento massimo applicabile alle operazioni è corrispondente al tasso base – consultabile all’indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html - vigente al momento della determinazione di ammissione delle domande alle agevolazioni aumentato fino a 220 punti base.

3.3 Ai sensi dell’art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il tasso finale applicabile all’operazione non potrà, in ogni caso, essere inferiore allo 0,50% annuo.

3.4 La durata del piano di ammortamento dell’operazione può, su domanda del richiedente, essere alternativamente di:

• 15 anni (più 2 anni di preammortamento)
• 20 anni (più 2 anni di preammortamento)
• 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento)

3.5 Ilcontributosaràerogatoconleseguentimodalità:

- fino alla data di verifica della corretta attuazione del piano aziendale sarà corrisposta all’ISMEA la rata di ammortamento calcolata applicando il contributo in conto interessi nella misura del 60% dell’agevolazione concessa;
- in caso di esito positivo della verifica, dalla data di verifica stessa, sarà corrisposta all’ISMEA la rata calcolata applicando il contributo in conto interessi nella misura del 100% dell’agevolazione e la prima rata in scadenza sarà ridotta in misura corrispondente alle maggiori somme in precedenza versate dal beneficiario;
- in caso di esito negativo della verifica, dalla data di verifica stessa, il beneficiario sarà tenuto a pagare all’ISMEA la rata calcolata senza applicazione del contributo in conto interessi. La prima rata utile sarà di conseguenza aumentata in misura corrispondente alle minori somme in precedenza versate dal beneficiario.

3.6 I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014. Nel caso di società agricola, possono beneficiare del contributo due o più giovani – ciascuno in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 - che assumano congiuntamente la titolarità dell’azienda, nonché la relativa rappresentanza, così come previsto nelle condizioni di insediamento, fermo restando che l’ammontare del contributo resta contenuto nei limiti previsti dal precedente comma 3.1.

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