giovedì 29 marzo 2018

Bando primo insediamento giovani: cause di esclusione


Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le domande relative ai soggetti richiedenti:

a. che, al momento della presentazione della domanda, risultano già insediati, ossia, ai sensi del regime di aiuto n. SA.50598(2018/XA), i soggetti nei cui confronti ricorrono tutte le seguenti condizioni:
i. iscrizione al regime previdenziale agricolo;
ii. possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
iii. iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;
iv. assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola.

b. che intendono insediarsi in imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014;

c. che intendono insediarsi in imprese destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 5, Regolamento (UE) n. 702/2014);

d. che intendono insediarsi in imprese nelle quali si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;

e. che svolgono attività agromeccanica così come definita dall’articolo 5 del Decreto legislativo n. 99/2004;

f. beneficiari di un premio di primo insediamento, ancorché non percepito al momento della presentazione della domanda;

g. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso, e/o (ii) dei soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011, se trattasi della società di insediamento, risulti pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o sussista una o più delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto;

h. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso e/o (ii) della società di insediamento e/o del (iii) venditore sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; per la società di insediamento e/o per il venditore (persona giuridica) l’esclusione è disposta se la sentenza o il decreto o la pena accessoria sono stati emessi nei confronti: di un socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o società semplici) dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società).

i. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso e/o (ii) della società di insediamento sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati in materia ambientale, in materia di immigrazione, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per la società di insediamento l’esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: di un socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o società semplici) dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

j. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; l’esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda (i) il soggetto richiedente, (ii) la società di insediamento ed (iii) il venditore;

5.2 Sono in oltre escluse dal presente Bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:
a. operazioni fondiarie tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado; l’esclusione opera anche qualora la sussistenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela e affinità sia rilevata tra le parti acquirente/venditrice, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse;
b. aziende agricole i cui terreni hanno già formato oggetto di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA, salvo che, al momento della presentazione della domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento dell’ultima rata di prezzo;
c. aziende agricole sui cui terreni risultano trascritti pignoramenti immobiliari o atti di sequestro, ad eccezione dei casi in cui tali atti risultino ancora trascritti ma siano inefficaci;
d. aziende agricole sui cui terreni risultano iscritte ipoteche giudiziali, ad eccezione dei casi in cui tali atti risultino ancora trascritti ma siano inefficaci;
e. aziende agricole i cui terreni risultano gravati da uso civico o proprietà collettive;
f. aziende agricole i cui terreni non presentano destinazione agricola, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, ed i cui fabbricati non hanno le caratteristiche tali da soddisfare il requisito di ruralità secondo la normativa vigente; l’esclusione opera limitatamente ai mappali catastali non in possesso dei requisiti indicati;
g. aziende agricole i cui terreni sono condotti a qualsiasi titolo da altra impresa agricola con contratti di affitto o comodato di durata residua, al momento della presentazione della domanda, superiore a 5 anni; a tal proposito fa fede quanto risulta dal fascicolo aziendale;

5.3 Sono altresì escluse dal presente Bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:
   
a. aziende agricole i cui terreni non sono in grado di assicurare la redditività dell’iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa;
b. aziende agricole sui cui terreni siano iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo risulti superiore al 60% del valore determinato all’esito dell’istruttoria da ISMEA;
c. aziende agricole i cui terreni hanno un valore determinato all’esito dell’istruttoria , inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione della domanda;
d. aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione;
e. aziende agricole su cui insistono fabbricati, pozzi, invasi o altre opere/interventi non in regola dal punto di vista normativo, al momento della presentazione della domanda;
f. aziende agricole che non garantiscano il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale e di igiene, ambiente e benessere degli animali;
g. aziende agricole che abbiano dato inizio al piano aziendale di cui all’articolo 3.1 del presente Bando, prima della determinazione di concessione dell’agevolazione.

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