giovedì 3 maggio 2018

Attività di intermediazione nella compra-vendita dei prodotti alimentari: obbligo di notifica


La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute ha chiarito che le imprese (pubbliche o private) che svolgono attività di intermediazione commerciale, cioè "movimenti di prodotti alimentari tra fornitori e/o tra i fornitori e gli acquirenti", senza che questo implichi necessariamente nè la manipolazione dei prodotti alimentari nè lo stoccaggio presso la sede dell'impresa di intermediazione, è obbligata alla Notifica ai fini della Registrazione (ai sensi dell'art. 6 Reg. CE n. 852/04). Anche nel caso in cui, la sede dell'impresa di intermediazione fosse costituita da soli uffici, dove sono custoditi i documenti, vi è obbligo della Notifica. La Notifica ha la finalità di "far sapere" all'Organo di Vigilanza (ASL-SIAN) l'esistenza e la sede dell'impresa alimentare: la Notifica serve a creare una tracciabilità di tutto il percorso del prodotto alimentare. Se tuttavia, l'impresa di intermediazione, oltre a gestire la documentazione di compra/vendita del prodotto alimentare, effettua anche stoccaggio temporaneo dello stesso (senza lavorazione), si deve provvedere a produrre, in sede di Notifica, tutta la documentazione necessaria (planimetria, relazione tecnico-descrittiva, ecc) che attesti il rispetto dei requisiti alla normativa vigente (Allegato II del Reg. CE n. 852/04).

Ing. Giuseppe Cacucci



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