Per ottenere l’esonero contributivo in caso di calamità
naturale le aziende agricole possono presentare la domanda anche solo all’Inps
senza la necessità di dover ricorrere alle provvidenze regionale. Risolto anche
l’aspetto relativo alla verifica dei requisiti, prevedendo che le Sedi
dell’Istituto provvedano ad acquisire copia delle delibere regionali dalle
quali si evinca il territorio danneggiato, le colture interessate e le relative
percentuali di danno, nonché a richiedere alle singole aziende ogni utile
documentazione, dalle fatture, ai fotogrammi fino al bilancio, idonea a dimostrare la percentuale
di danno alla produzione lorda vendibile, non escludendo che possano anche
concordare con le competenti Autorità regionali modalità e tempi per l'effettuazione
di riscontri quali, ad esempio, quelli sulla valutazione dei danni al fine
della convalida o revoca del beneficio.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica e
non ci sono scadenze anche se l’Inps precisa che per una corretta contabilizzazione
degli obblighi contributivi e della rendicontazione gli agricoltori devono
inoltrare la richiesta entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo
alla calamità e ovviamente deve essere stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il decreto di autorizzazione del Mipaaf.
Il messaggio Inps ricorda che la misura dell’esonero è pari al 17% per le
aziende che hanno subito danni superiori al 30% e inferiori o pari al 70% della
produzione lorda vendibile e al 50% per quelle che hanno subito danni superiori
al 70%.
Fonte: Il Punto Coldiretti
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