mercoledì 3 ottobre 2018

Esonero dall’obbligo di tracciabilità per l’acquisto di carburante per macchine agricole


L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, ex art. 32 del TUIR, e che operano in regime speciale IVA ai sensi dell’art. 34 del DPR. n. 633/72 sono esonerate dall’obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti per l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole. Inoltre, viene confermata l’esclusione dall’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole (non destinate a circolare su strada).
Con riferimento a quest’ultimo punto, si rammenta che l’Amministrazione finanziaria, con circ. n. 13/E/18, in risposta ad apposite questioni emerse dal confronto con Associazioni di categoria e singoli contribuenti, ha chiarito, al par. 1.4., che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Relativamente alla questione della tracciabilità, l’Agenzia evidenzia che considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico (costi e ricavi), viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa. Di conseguenza per l’imprenditore agricolo che determina il reddito secondo le risultanze catastali, viene meno l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante agricolo destinato alle macchine agricole.
Resta fermo naturalmente il rispetto delle norme generali sull'antiriciclaggio, riguardanti l’uso del contante (ex art. 49, co. 1, D.lgs. n. 231/2007).
Fonte: Confagricoltura

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