venerdì 19 ottobre 2018

Nuovi voucher, ecco le istruzioni Inps per l’utilizzo


Più flessibilità per il lavoro occasionale in agricoltura. L’Inps ha pubblicato il 17 ottobre la circolare 103 con le istruzioni per utilizzare i nuovi voucher in agricoltura a seguito delle modifiche al contratto di prestazione occasionale introdotte dal “Decreto Dignità” (legge 96 del 9 agosto 2018). Per le imprese agricole sono state introdotte alcune novità finalizzate a rendere più aderente alla realtà produttiva agricola le norme e le procedure.

Cosa deve fornire il datore di lavoro

L’utilizzatore deve fornire: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che con la nuova normativa è stato allungato da 3 a 10 giorni; il compenso pattuito per la prestazione.
Una modifica riguarda dunque il periodo in cui può essere impiegato il lavoratore che la nuova legge ha portato a 10 giorni dopo la dichiarazione anticipata all’Inps.

La comunicazione – spiega l’Istituto - avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della prestazione e la dichiarazione va trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. Nel caso in cui il lavoratore non venga impiegato l’utilizzatore può revocare la dichiarazione inoltrata servendosi sempre della procedura informatica Inps.

E’ possibile anche aumentare le ore inserite nella dichiarazione con l’indicazione del relativo compenso.
La misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto delle misure minime orarie previste per il settore agricoltura.

Per chi valgono i nuovi voucher

La circolare ricorda che il contratto di prestazione occasionale in agricoltura si applica esclusivamente a:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- persone disoccupate e cioè lavoratori privi di impiego che dichiarano al portale nazionale delle politiche del lavoro la disponibilità immediata a svolgere un’attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro (art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Altra importante novità è rappresentata dal fatto che non dovranno più essere le imprese a certificare la condizione soggettiva del prestatore ma dovrà essere il lavoratore a dichiarare sotto la propria responsabilità la condizione di studente, pensionato etc.. e soprattutto la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Solo in questo caso il prestatore potrà essere reso disponibile nella piattaforma Inps all’impresa agricola, esonerandola inoltre da responsabilità e sanzioni in caso di autocertificazioni non veritiere.

Anche se si dovranno attendere i tempi tecnici di implementazione della procedure della piattaforma, viene finalmente riconosciuta la possibilità per l’intermediario dell’impresa di completare il ciclo del servizio rendendo disponibile la funzione di alimentazione del portafoglio aziendale.

In corso di implementazione anche la procedura di emissione e stampa del mandato di autorizzazione di pagamento che consentirà all’impresa di fornire al lavoratore al termine della prestazione, un tangibile atto di riconoscimento del corrispettivo dovuto senza che questi debba attendere il mese successivo alla prestazione.

L’Inps ricorda infine che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

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