lunedì 29 ottobre 2018

Prestazioni occasionali in agricoltura


Per quanto riguarda il ricorso alla Prestazione Occasionale, nel settore agricoltura, è importante capire se per questa tipologia contrattuale trova o meno applicazione la normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di Lavoro. A tal proposito è opportuno ricordare che l'art. 3 c. 8 D.Lgs. n. 81/08 stabilisce che la normativa in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (T.U.) si applica ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio a favore di un committente imprenditore. Vale a dire che coloro i quali sono riconosciuti come imprenditori del settore agricolo (iscritti nell'elenco IAP), possono assumere lavoratori per prestazioni accessorie, ma nei confronti di quei lavoratori si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08. Nei confronti di coltivatori diretti, invece, trova applicazione l'art. 21 D.Lgs. n. 81/08 e, qualora un coltivatore diretto assume lavoratori per prestazioni occasionali, nei confronti di questi ultimi non trova applicazione il D.Lgs. n. 81/08. Occorre precisare un aspetto importante. A mio parere, la prestazione occasionale nel settore agricolo, fermo restando che è applicabile ad una fascia ristretta di lavoratori e di imprese, giustifica il ricorso a quella manodopera chiamata a svolgere lavori "semplici e senza rischi specifici". Il datore di lavoro resta, sempre e comunque, il garante della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, motivo per cui deve valutare bene quando ricorrere alla prestazione occasionale e, soprattutto verso quale lavoratore la applica.

Autore: Ing. Giuseppe Cacucci

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