mercoledì 20 febbraio 2019

Pac 2019: non è obbligatoria la dichiarazione Iva per le aziende con volumi inferiori a 7mila euro


Tante incertezze degli agricoltori sono state finalmente fugate dalla circolare Agea numero 99157 del 20 dicembre 2018, che fissa le modalità per dimostrare di essere agricoltore attivo, cioè per poter ricevere la Pac 2019. Facendo riferimento alla dichiarazione annuale Iva, il decreto sancisce che per tutte le aziende agricole con volume di affari non superiore ai 7.000 euro annui, non sussiste più l’obbligo di presentazione né della dichiarazione annuale Iva né della comunicazione polivalente, ex spesometro. Tuttavia sussiste l’obbligo di numerare e di conservare tutte le fatture e le bollette doganali.

Le aziende agricole che intendono avvalersi di questa esenzione devono depositare i seguenti documenti:
• Dichiarazione sostitutiva nella quale l’agricoltore dichiara di avvalersi dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione polivalente per l’anno precedente quello della domanda unica.
• Fatture, bollette doganali e documentazione fiscale dell’attività agricola svolta, che riguarda sia produzione che mantenimento delle superfici.

Gli altri requisiti dell’agricoltore attivo
Restano inalterati gli altri requisiti da rispettare per essere agricoltore attivo e dunque ricevere la Pac. Li riassumiamo qui di seguito.

Fattispecie 1: agricoltore sotto una certa soglia. L’agricoltore è attivo sotto una certa soglia dei pagamenti diretti totali ricevuti nell’anno precedente: 5000 euro per le aziende di montagna e in aree svantaggiate e 1250 euro in tutte le altre zone.
Fattispecie 2: agricoltore iscritto all’Inps. Un agricoltore iscritto all’Inps come Iap (imprenditore agricolo professionale), Cd (coltivatore diretto), colono o mezzadro è di fatto “agricoltore attivo”.
Fattispecie 3: partita Iva. È agricoltore attivo chi è in possesso di partita Iva attiva in campo agricolo, codice ATECO 01.

Il solo possesso di partita Iva è sufficiente per:
• Aziende situate in montagna o in zone svantaggiate
• Agricoltori che iniziano l’attività nell’anno della domanda.

Per le aziende situate in altre zone non è sufficiente possedere la partita Iva, ma è necessaria la dichiarazione annuale dell’Iva o la cosiddetta comunicazione polivalente detta ex spesometro



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