mercoledì 6 febbraio 2019

Quota 100: l’INPS illustra il provvedimento


Dal 29 gennaio è possibile presentare le domande per la pensione “Quota 100”. In base ai dati diffusi, già nel primo giorno, risultano presentate circa 1500-2000 domande tramite il portale telematico o patronati.
L’INPS con la circolare n. 11 del 30 gennaio 2019 illustra il Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 con il quale sono entrate a regime le nuove disposizioni in materia pensionistica proponendo anche alcuni esempi.

Destinatari della riforma
Possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100” i soggetti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
- Età anagrafica non inferiore a 62 anni;
- Anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo l’INPS precisa che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto.
Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico sarà necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Le disposizioni che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento restano valide, ma non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per il conseguimento della pensione con “quota 100”.

Cumulo periodo assicurativi
Gli interessati potranno richiedere il cumulo per intero di tutti i periodi assicurativi versati o accreditati presso più forme di assicurazione gestite dall’INPS. Qualora vi fossero delle sovrapposizioni di periodi assicurativi, quelli coincidenti dovranno essere considerati una sola volta. Ogni gestione determinerà per la propria competenza il trattamento pensionistico pro-quota.
Per la determinazione del sistema di calcolo, l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si dovrà accertare con riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni oggetto del cumulo contributivo.

Decorrenza del trattamento pensionistico
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019 prevede un termine diversificato per il conseguimento del diritto di accesso al trattamento pensionistico.
Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati (precisamente: diversi da pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi):
- Possono accedere al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019 se hanno maturato i requisiti necessari al 31/12/2018;
- Coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, potranno accedere alla prima finestra disponibile decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
Se il trattamento pensionistico è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO -  prevista la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato-lavoratori autonomi-liberi professionisti "senza cassa"), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 1

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell’AGO dal 1° settembre 2019. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 2

Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 31 agosto 2019.
Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la decorrenza del trattamento potrà avvenire:
- Dal 1° agosto 2019 se avranno maturato i necessari requisiti entro il 29 gennaio 2019;
- Coloro che maturano i requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO dal 30 novembre 2019.
Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal 1° dicembre 2019.
Pensione quota 100 non cumulabile con redditi da lavoro
Il comma 3 dell’art. 14 del Decreto dispone l’incumulabilità del reddito da pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (anche se volti all’estero) ad eccezione di quelli derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo entro il limite di 5.000 euro annui.
Tale incumulabilità cessa dalla data in cui decorrono i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
La circolare INPS riprende gli articoli che prevedono la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata ed in particolare indica le seguenti casistiche:
- perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l’apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);
- perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);
- perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr.articolo 16);
- perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).

Fonte: ConsulenzaAgricola.it
                                                           




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