La legge di bilancio ha prorogato al 2019 la detrazione
delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde di edifici
abitativi, nella misura del 36% con il limite di 5 mila euro per unità
immobiliare, ripartita in 10 anni.
Gli interventi per i quali il contribuente può beneficiare
della detrazione sono: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di
irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di
giardini pensili; c) progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi di cui alle lettere che precedono. La detrazione spetta anche nel
caso in cui i suddetti interventi siano stati effettuati sulle parti comuni
esterne degli edifici condominiali, con il medesimo importo massimo complessivo
di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Dato che poter detrarre
le spese nella dichiarazione dei redditi è necessario che le stesse siano state
effettivamente sostenute, in caso di interventi condominiali, è necessario che
la quota imputata al singolo condomino sia stata versata dallo stesso entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Gli interventi devono avere natura straordinaria; solo così
può essere detratta la spesa sostenuta per la fornitura di piante da balcone e
arbusti, anche in vasi amovibili. Tra gli interventi che danno diritto alla
detrazione vi sono anche quelli finalizzati al mantenimento del buono stato
vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari
arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e
culturale. Niente manutenzione ordinaria quindi. Non sono ammesse le spese
sostenute per interventi in economia, al contempo però, il contribuente può
riferirsi anche a più fornitori di beni e servizi. Se l’immobile sul quale è
stato effettuato l’intervento viene ceduto prima della completa fruizione del
bonus, salvo diverso accordo tra le parti, la detrazione residua viene
trasferita all’acquirente persona fisica. In caso di decesso del contribuente
che ha diritto alla detrazione, quest’ultima e per la parte residuale, si
trasferisce all’erede che detiene materialmente l’immobile. Per il pagamento
non è necessario (anche se consigliabile), effettuare il “bonifico parlante”
richiesto invece per le altre detrazioni fiscali legate agli immobili,
l’importante è che avvenga con sistemi tracciabili (assegni, carte di credito e
di debito, bancomat, bonifici).
Autore: Alfio Tondelli
Fonte: Agricultura.it
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