L’indennità di disoccupazione agricola spetta agli operai
agricoli a tempo determinato ed indeterminato, iscritti negli elenchi
nominativi degli operai agricoli, che hanno almeno 102 contributi giornalieri
nel biennio ed almeno due anni di anzianità assicurativa. Il lavoratore
agricolo che oltre ad essere dipendente svolge anche un lavoro autonomo con
partita IVA, non per forza decade dal diritto all’indennità.
La situazione appena descritta si verifica molto spesso in
caso di contemporaneo svolgimento di attività agricola autonoma, in aggiunta al
lavoro dipendente. In tale circostanza l’Inps verifica che il lavoratore non
sia iscritto per l’intero anno quale coltivatore diretto ma ricorre anche
nell’ipotesi di artigiano o commerciante. Se l’iscrizione ha interessato solo
una parte dell’anno o se l’attività autonoma non consente l’iscrizione quale
coltivatore diretto, artigiano o commerciante per mancanza dei presupposti,
primi fra tutti la prevalenza in termini di reddito e di tempo, l’Istituto acquisisce il numero di giornate
dedicate all’attività di lavoro autonomo.
Se la prevalenza dell’attività è quella di lavoro
dipendente, l’Inps individuerà le giornate non indennizzabili. Al fine di
velocizzare i termini di verifica dell’Inps e della conseguente erogazione
dell’indennità, l’interessato può allegare alla domanda il modello SR171,
autodichiarando di possedere la partita IVA ed il tipo di attività autonoma
esercitata.
Fonte: Agricultura.it
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