In considerazione dell'intensificarsi delle calamità
naturali e delle gravi epizoozie e fitopatie che colpiscono il settore
agricolo, l'ISMEA ha adottato un provvedimento di revisione degli attuali
criteri che regolano la sospensione delle rate di mutuo per le imprese agricole
in difficoltà, rendendo l'operazione più semplice e immediata.
La moratoria dei mutui è stata estesa anche alle imprese
agricole colpite dal batterio della Xylella Fastidiosa che sta gravemente
danneggiando il settore olivicolo oleario della Regione Puglia.Per andare
incontro alle esigenze delle imprese agricole, in un'ottica di massima
semplificazione e trasparenza, l'accesso al rinvio delle rate è automatico e
sarà concesso con la semplice presentazione del provvedimento attestante lo
stato di calamità o altre condizioni, con riferimento alla localizzazione
geografica della propria azienda.
Inoltre, le imprese avranno la facoltà di scegliere le
modalità di rimodulazione del piano di ammortamento secondo le proprie esigenze
economiche e finanziarie.
Al rinvio rate si potrà accedere al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:
1. Epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli
animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
2. Eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato
di calamità;
3. Gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.)
determinanti uno stato di calamità;
4. Usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20,
commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di
adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.
Al rinvio rate possono altresì accedere le aziende agricole
colpite dalla Xylella Fastidiosa, ovvero da altre fitopatie, puché le medesime
aziende ricadano in “aree infette” individuate da provvedimenti emanati da
autorità comunitarie, nazionali o regionali.
In un’ottica di massima semplificazione e trasparenza,
l’utente potrà presentare apposita istanza, allegando esclusivamente il
provvedimento attestante le condizioni ammissibili. In caso di utente vittima
di usura o estorsione, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento
giudiziale di sospensione.
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale.
Nei casi da 1. a 3. e per la Xylella Fastidiosa, l’utente potrà
chiedere il rinvio delle rate che scadono nell’anno in cui si certifica il
motivo del rinvio fino a tre anni successivi all’anno colpito dalla calamità.
Per il caso sub 4., la sospensione dei pagamenti sarà
concessa secondo le modalità indicate nel relativo provvedimento giudiziale.
L’Istituto potrà comunque prevedere termini e condizioni di sospensione più
favorevoli a quelle previste dal provvedimento, per agevolare il rientro in
bonis dell’utente.
Allo strumento potranno accedere anche coloro che, oltre
alle rate non corrisposte per calamità/epizozie/fitopatie o provvedimenti
giudiziali di sospensione, abbiano maturato sul relativo piano di ammortamento
una morosità non superiore a due rate annuali (o quattro semestrali).
Tra le condizioni di accesso al rinvio rate è stato abolito
il pagamento di un terzo della debitoria maturata.
In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto
della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal
beneficio del termine. La risoluzione del contratto potrà essere disposta
soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.
Il rinvio delle rate
potrà essere richiesto ogni qualvolta nel corso del piano di ammortamento, si
verifichino nuovi eventi calamitosi, ovvero nuove fitopatie, accertati dalla
autorità competenti.
Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato,
l’impresa potrà scegliere una delle seguenti modalità di rimodulazione del
piano di ammortamento.
a) Rinvio e rimodulazione
La misura prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre
annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento
originario1, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata
sospesa;
- l’ammortamento a rata costante, della somma così ottenuta,
con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al
tasso applicato allo stesso piano di ammortamento, per una durata a scelta
dell’assegnatario fino ad un massimo della durata residua del piano originario.
b) Rinvio e allungamento
La misura si applica ai finanziamenti la cui durata
originaria non sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui
al medesimo regime. Essa prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre
annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento
originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata
sospesa;
- l’aumento del debito residuo risultante dal piano di
ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa della
somma individuata come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso
del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del
piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia
pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime.
c) Rinvio ed estensione
La misura prevede l’estensione della durata del piano di
ammortamento originario fino ad un massimo di un quinto della durata massima
prevista dal regime in base a cui è stata posta in essere l’operazione. La
misura prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre
annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
1 Piano di
ammortamento riferito al pagamento delle rate di prezzo di vendita con patto di
riservato dominio.
- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento
originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata
sospesa;
- l’aumento del debito residuo risultante dal piano di
ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa della
somma individuata come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento la cui
durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza
dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i
finanziamenti del medesimo regime, aumentata di un quinto ed il cui tasso sia:
o pari a quello del piano di ammortamento originario fino
alla scadenza della durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo
regime;
o pari a quello di mercato per il periodo residuale (un
quinto della durata massima).
d) Rinvio e traslazione
La misura è applicabile nel caso in cui il Rinvio Rate fosse
invocato per le ultime tre rate annuali o sei rate semestrali del finanziamento
principale, ovvero per i casi previsti dal punto sub 4. di cui sopra. Essa
prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre
annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento
originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza del piano;
- il pagamento della somma sopra indicata, in unica
soluzione, alla data di scadenza del piano di ammortamento originario.
Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli
utenti, unitamente alle misure sopra descritte, potrà essere concesso:
- la conversione della periodizzazione delle rate da
semestrale ad annuale e viceversa
- lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al
ciclo di produzione aziendale.
Si precisa infine che sulle rate oggetto di rinvio non
saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.
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