martedì 26 marzo 2019

ISMEA, nuova moratoria dei mutui per le imprese agricole


In considerazione dell'intensificarsi delle calamità naturali e delle gravi epizoozie e fitopatie che colpiscono il settore agricolo, l'ISMEA ha adottato un provvedimento di revisione degli attuali criteri che regolano la sospensione delle rate di mutuo per le imprese agricole in difficoltà, rendendo l'operazione più semplice e immediata.

La moratoria dei mutui è stata estesa anche alle imprese agricole colpite dal batterio della Xylella Fastidiosa che sta gravemente danneggiando il settore olivicolo oleario della Regione Puglia.Per andare incontro alle esigenze delle imprese agricole, in un'ottica di massima semplificazione e trasparenza, l'accesso al rinvio delle rate è automatico e sarà concesso con la semplice presentazione del provvedimento attestante lo stato di calamità o altre condizioni, con riferimento alla localizzazione geografica della propria azienda.

Inoltre, le imprese avranno la facoltà di scegliere le modalità di rimodulazione del piano di ammortamento secondo le proprie esigenze economiche e finanziarie.



Al rinvio rate si potrà accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. Epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;

2. Eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità;

3. Gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;

4. Usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

Al rinvio rate possono altresì accedere le aziende agricole colpite dalla Xylella Fastidiosa, ovvero da altre fitopatie, puché le medesime aziende ricadano in “aree infette” individuate da provvedimenti emanati da autorità comunitarie, nazionali o regionali.

In un’ottica di massima semplificazione e trasparenza, l’utente potrà presentare apposita istanza, allegando esclusivamente il provvedimento attestante le condizioni ammissibili. In caso di utente vittima di usura o estorsione, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale.

Nei casi da 1. a 3. e per la Xylella Fastidiosa, l’utente potrà chiedere il rinvio delle rate che scadono nell’anno in cui si certifica il motivo del rinvio fino a tre anni successivi all’anno colpito dalla calamità.

Per il caso sub 4., la sospensione dei pagamenti sarà concessa secondo le modalità indicate nel relativo provvedimento giudiziale. L’Istituto potrà comunque prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento, per agevolare il rientro in bonis dell’utente.

Allo strumento potranno accedere anche coloro che, oltre alle rate non corrisposte per calamità/epizozie/fitopatie o provvedimenti giudiziali di sospensione, abbiano maturato sul relativo piano di ammortamento una morosità non superiore a due rate annuali (o quattro semestrali).

Tra le condizioni di accesso al rinvio rate è stato abolito il pagamento di un terzo della debitoria maturata.

In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. La risoluzione del contratto potrà essere disposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

 Il rinvio delle rate potrà essere richiesto ogni qualvolta nel corso del piano di ammortamento, si verifichino nuovi eventi calamitosi, ovvero nuove fitopatie, accertati dalla autorità competenti.

Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l’impresa potrà scegliere una delle seguenti modalità di rimodulazione del piano di ammortamento.

a) Rinvio e rimodulazione

La misura prevede:

- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;

- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario1, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa;

- l’ammortamento a rata costante, della somma così ottenuta, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento, per una durata a scelta dell’assegnatario fino ad un massimo della durata residua del piano originario.

b) Rinvio e allungamento

La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria non sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:

- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;

- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa;

- l’aumento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa della somma individuata come nel punto precedente;

- la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime.

c) Rinvio ed estensione

La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario fino ad un massimo di un quinto della durata massima prevista dal regime in base a cui è stata posta in essere l’operazione. La misura prevede:

- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;

 1 Piano di ammortamento riferito al pagamento delle rate di prezzo di vendita con patto di riservato dominio.

- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa;

- l’aumento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa della somma individuata come nel punto precedente;

- la generazione di un nuovo piano di ammortamento la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime, aumentata di un quinto ed il cui tasso sia:

o pari a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime;

o pari a quello di mercato per il periodo residuale (un quinto della durata massima).

d) Rinvio e traslazione

La misura è applicabile nel caso in cui il Rinvio Rate fosse invocato per le ultime tre rate annuali o sei rate semestrali del finanziamento principale, ovvero per i casi previsti dal punto sub 4. di cui sopra. Essa prevede:

- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;

- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza del piano;

- il pagamento della somma sopra indicata, in unica soluzione, alla data di scadenza del piano di ammortamento originario.

Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, potrà essere concesso:

- la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale e viceversa

- lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

Si precisa infine che sulle rate oggetto di rinvio non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

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