lunedì 14 ottobre 2019

Fatture elettroniche duplicate e corrispettivi oggetto di fattura: ecco i chiarimenti dell’Agenzia


L’avvento della fatturazione elettronica e i relativi controlli previsti dal SdI non escludono la possibilità che una fattura possa essere emessa più volte per la stessa operazione, mentre, per quanto riguarda l’invio telematico dei corrispettivi, non è escluso che tra i valori tramessi vi siano anche operazioni che dovranno essere oggetto di fatturazione. Su queste tematiche l’Agenzia è intervenuta nelle risposte n. 394 e 395 del 8 ottobre 2019.

Fatture duplicate
Il caso sottoposto all’Agenzia è quello di un’impresa che nel 2019, per un errore tecnico del proprio software, ha trasmesso delle fatture elettroniche già fatturate precedentemente nel corso del 2017 e del 2018 e per le quali aveva provveduto ai relativi adempimenti IVA.

L’istante chiedeva quindi all’Agenzia se si fosse potuto procedere alla correzione dell’errore tramite emissione di note di variazione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia nella risposta 395/E, premettendo che il SdI effettua una serie di controlli per verificare l’unicità delle fatture inviate al fine di impedire l’invio di documenti già trasmessi (identificativo cedente/prestatore, anno della fattura, numero della fattura), ha confermato che è possibile procedere all’emissione di una nota di variazione indicando, nel campo causale, la descrizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.

Il soggetto emittente dovrà poi darne comunicazione ai destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiano detratto l’IVA e dedotto i costi da esse rappresentati, in quanto le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica e non vanno annotate in contabilità, fermo restando l’obbligo della loro conservazione.

L’Agenzia ha però ricordato che qualora i duplicati delle fatture non abbiano partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non consentono il recupero in detrazione dell’IVA a debito.

Corrispettivi oggetto di fatturazione
Nel secondo quesito, oggetto della risposta n. 394/E, l’Agenzia è intervenuta fornendo indicazioni ad un esercente che nell’ambito della propria attività di bar pasticceria si trovava ad accettare ticket restaurant effettuando anche la vendita di biglietti ed abbonamenti degli autobus.

Relativamente ai ticket restaurant, l’istante segnalava che il registratore di cassa provvede giornalmente all’invio dell’importo complessivo dei corrispettivi, comprensivo della quota che viene successivamente fatturata al gestore dei ticket. Il timore dell’istante era dovuto al fatto che vi fosse una duplicazione dei ricavi e dell’IVA per il fatto che gli stessi valori pervengono al SdI tramite il flusso dei corrispettivi e contemporaneamente tramite quello della fattura elettronica.

L’Agenzia ha confermato che è corretto l’invio al SdI dei corrispettivi comprensivo dei valori che poi saranno fatturati, così come avviene per i corrispettivi non riscossi. In tal caso però l’esigibilità dell’IVA le la conseguente rilevanza come ricavo si realizzano al pagamento del ticket o all’emissione della fattura che ne precede il pagamento. La duplicazione di tali valori sarà considerata dall’Ufficio.

La stessa ipotesi vale nel caso in cui, a seguito dell’emissione di un documento commerciale il cliente richieda l’emissione della fattura che ne riporti gli estremi.

Infine, nel caso di vendita dei biglietti dell’autobus, a cui segue la fatturazione dell’aggio, non è obbligatorio emettere il documento commerciale all’atto della cessione del titolo di viaggio in quanto l’IVA è assolta a monte dal gestore del servizio (art. 74 D.P.R. n. 633/1972) e il rivenditore dovrà provvedere successivamente a documentare esclusivamente il proprio compenso tramite F.E.

Fonte: Consulenza Agricola
Link: https://consulenzaagricola.it/circolari/fiscale/11842-fatture-elettroniche-duplicate-e-corrispettivi-oggetto-di-fattura-ecco-i-chiarimenti-dell-agenzia

Nessun commento:

Posta un commento