E’
notizia di questi giorni il duro scontro tra gli ordini professionali
degli agronomi e l’Agea in relazione al nuovo schema di convenzione tra
l’organismo pagatore ed i caa che, nei fatti, esclude i liberi
professionisti dalla lavorazione delle pratiche pac.
La nuova convenzione prevede che, entro il 31 marzo 2021, almeno il 50
per cento degli operatori abilitati ad accedere nei sistemi informativi
dell’Organismo pagatore dovranno essere lavoratori dipendenti dei CAA o
delle società di servizi ad essi convenzionati; dal 30 settembre,
invece, tutti gli operatori dovranno essere dipendenti dei CAA.
L’inosservanza della convenzione, al termine del 31 marzo 2021,
determinerebbe la riduzione dei compensi nella misura del 20% spettanti
ai CAA ed, al termine del 30 settembre 2021, la disabilitazione delle
credenziali di accesso al Sian.
Le reazioni degli ordini professionali di riferimento, ovviamente, sono state immediate.
Agea, trincerandosi dietro il rispetto del principio dell’imparzialità,
efficienza e migliore organizzazione della pubblica amministrazione,
trattandosi di gestione di grandi flussi di denaro pubblico gestito
dagli operatori abilitati, ha sostanzialmente confermato la decisione e
quindi lo schema di convenzione.
Inoltre, aggiunge l’Organismo Pagatore, in questo modo verranno garantiti posti di lavoro nei CAA.
A mio avviso questa decisione finirà per subire numerosi ricorsi
giudiziari. Violazione della libera organizzazione del mercato del
lavoro, violazione del principio di eguaglianza e soprattutto lesione
dei diritti soggettivi di chi, in questi anni, è riuscito con molti
sacrifici a costruirsi una propria posizione professionale garantendosi
un ristoro economico.
La decisione, infatti, per potersi definire equa ed ispirata ai
caratteri della correttezza amministrativa dovrebbe, a parere di chi
scrive, obbligare i CAA ad assumere il personale dipendente presso i
propri uffici attraverso concorsi pubblici garantendo la possibilità di
accedere alla procedura selettiva a tutti, da un lato, e di adire
l’autorità giudiziaria in caso di errori o violazioni nella valutazione
selettiva, dall’altro.
Non è possibile considerare i CAA soggetti di rilievo pubblico nella
fase di lavorazione delle pratiche e poi, nella fase di selezione del
personale, considerarli alla stregua di un soggetto di diritto privato.
Come una qualsiasi azienda.
Magari, in questo modo, davvero la pubblica amministrazione potrebbe
raggiungere il decantato obiettivo di dare efficacia e trasparenza
all’azione amministrativa.
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