1) BENEFICIARI: Operatori IVA:
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, etc.;
• lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
• società di persone, società semplici, S.n.c., S.a.s., studi associati;
• società di capitali ed enti commerciali, S.p.a., S.r.l., soc. cooperative, S.a.p.a., Enti pubblici e privati diversi dalle società;
• istituti di credito, SIM, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
• enti che non svolgono attività commerciali;
• organi e amministrazioni dello Stato;
• altri soggetti.
2) TIPO AGEVOLAZIONE E DECORRENZA: A decorrere dal 2020:
a) Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno;
b) Se invece, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre 2020, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
3) COME PAGARE L’IMPOSTA: Il pagamento dei bolli virtuali utilizzati nell'anno di imposta avviene tramite il modello F24, utilizzabile nella sola modalità telematica.
È inoltre possibile utilizzare tale versamento a compensazione di eventuali crediti.
Fonte: Cia Agricoltori Italiani
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