I lavoratori agricoli beneficiano di ammortizzatori sociali
diversi da quelli accessibili dagli altri lavoratori in quanto concessi a
prescindere dalla data di inizio e dalla durata della disoccupazione. In molti
casi perciò i sussidi di disoccupazione diventano una forma di integrazione al
salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. Questo
spiega anche perché la percentuale di lavoratori che fruisce dei sussidi sia
molto alta (attorno al 50%) e rimanga tale anche in fasi di ripresa economica.
Al contrario degli ammortizzatori per gli altri lavoratori, compresi quelli
stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli non
sono state riformate negli ultimi anni.
Le peculiarità del settore agricolo
Nel settore agricolo sono presenti diverse tipologie di
lavoratori:
i lavoratori subordinati, per lo più operai agricoli a tempo
indeterminato e determinato. Gli impiegati ed i quadri sono in numero inferiore
e vengono inquadrati come lavoratori "non agricoli" in quanto
l'attività svolta è del tutto assimilabile a quella della generalità dei
lavoratori dipendenti. Complessivamente sono 1.009.083(1) i lavoratori
dipendenti del settore.
i lavoratori autonomi che possono essere coltivatori
diretti, coloni, mezzadri oppure imprenditori agricoli professionali. Questi
lavoratori sono 460.133.
Il lavoro agricolo è caratterizzato da forte stagionalità e
imprevedibilità dei fermi lavoro dovuti a cause atmosferiche o calamità
naturali. Questo ha storicamente giustificato trattamenti diversi da quelli
concessi alla generalità dei lavoratori dipendenti. Le tutele previste per il
settore agricolo si differenziano da quelle stabilite per la generalità dei
lavoratori principalmente per i seguenti
aspetti:
disoccupazione agricola: per gli operai agricoli la
prestazione viene erogata in una unica soluzione l'anno successivo rispetto
all'evento di disoccupazione ed è garantita a prescindere dall'accertamento
dello status di disoccupato al momento della domanda e della percezione.
L'anzianità assicurativa è riconosciuta per l'intero anno indipendentemente dal
numero delle giornate di lavoro agricolo effettuate e dal giorno di inizio
dell'attività lavorativa (diversamente, per la generalità dei lavoratori
dipendenti l'inizio dell'assicurazione decorre dal giorno del primo contributo
effettivamente versato o dovuto). È inoltre diversa la misura della prestazione
pari al 40% della retribuzione giornaliera (l'indennità di disoccupazione NASpI
è pari al 75% della retribuzione, per i primi tre mesi, poi si riduce
progressivamente);
assegno al nucleo familiare: l'assegno viene riconosciuto
per l'intero anno agli operai agricoli con almeno 101 giornate di effettivo
lavoro agricolo (mentre per il lavoratore dipendente non agricolo l'assegno è
riconosciuto per 26 giornate mensili a decorrere dall'evento che determina il
diritto);
malattia/maternità: gli operai agricoli a tempo determinato
hanno diritto alle prestazioni di malattia e maternità se risultano iscritti
negli elenchi nominativi annuali
per almeno 51 giornate di lavoro
agricolo svolte nell'anno precedente. Analogamente hanno diritto alle indennità
se le 51 giornate sono state lavorate nello stesso anno in cui si verifica
l'evento, purché prima dell'inizio dell'evento stesso. Tale requisito consente
all'operaio di acquisire lo "status" di lavoratore agricolo per
accedere alle tutele (per la maggior parte degli altri lavoratori è necessario
che l'evento si verifichi in costanza
del rapporto di lavoro);
il diritto all'integrazione salariale, diversamente da
quanto avviene nel settore Industria, riguarda solo operai, impiegati e
quadri a tempo indeterminato(2) ; spetta
per sospensioni a giornate intere e non per riduzioni di orario di lavoro;
spetta per un massimo di 90 giornate per anno (invece delle 52 settimane
potenzialmente indennizzabili dalla CIG).
Le prestazioni in dettaglio
Per i lavoratori subordinati le giornate di lavoro
effettuate vengono dichiarate trimestralmente dal datore di lavoro con il
modello DMAG (dichiarazione di manodopera agricola). Nel caso degli operai
agricoli a tempo determinato queste giornate vengono certificate con la
pubblicazione degli elenchi nominativi annuali, effettuata online dall'INPS entro il 31 marzo dell'anno
successivo. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la posizione
assicurativa è costituita in base ai DMAG pervenuti all'INPS.
La disoccupazione agricola
La prestazione di disoccupazione prevista per gli operai
agricoli indennizza gli assicurati per periodi di inattività già decorsa e non
per periodi di disoccupazione successivi alla presentazione della domanda, come
avviene invece per gli altri settori d'attività.
Infatti, la domanda viene presentata entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e
nel quale si sono collocati i periodi di inoccupazione. A questo punto,
l'erogazione della prestazione viene effettuata in unica soluzione e prescinde
dall'accertamento della ripresa della capacità lavorativa e dello status di
disoccupato al momento della domanda e della percezione (condizione invece essenziale
per aver diritto alle indennità di disoccupazione previste per tutti gli altri
lavoratori dipendenti).
In questo settore, per ottenere l'indennità di
disoccupazione occorrono:
2 anni di anzianità assicurativa
almeno 102 contributi giornalieri(3) nei due anni precedenti
la domanda di prestazione (diversamente, per la generalità dei lavoratori
l'indennità di disoccupazione NASpI non richiede alcuna anzianità assicurativa,
ma occorrono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio
del periodo di disoccupazione e trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici
mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).
Nel settore agricolo viene inoltre riconosciuta l'anzianità
assicurativa per l'intero anno solare, indipendentemente dal numero delle
giornate di lavoro agricolo registrato e dal giorno di inizio dell'attività
lavorativa (diversamente, per la generalità dei lavoratori dipendenti l'inizio
dell'assicurazione decorre dal giorno del primo contributo effettivamente versato
o dovuto).
La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari
alle giornate effettivamente lavorate durante l'anno, inclusi i periodi di
lavoro non agricolo; la somma tra giornate lavorate e giornate indennizzate non
può superare il limite massimo di 365 giorni (diversamente, per l'indennità di
disoccupazione NASpI la durata è pari alla metà delle settimane di
contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti la cessazione del lavoro). Il
lavoro svolto in agricoltura deve essere prevalente.
L'indennità giornaliera di disoccupazione agricola è pari al
40% della retribuzione giornaliera(4) , con trattenuta di un contributo di
solidarietà del 9% a titolo di partecipazione alla contribuzione figurativa
(diversamente, la indennità di disoccupazione NASpI è pari al 75% della
retribuzione, senza alcuna trattenuta). Questa trattenuta è effettuata fino ad
un massimo di 150 giornate indennizzate. Dalla 151ma in poi non è operata
alcuna trattenuta.
Occorre precisare che la retribuzione giornaliera utilizzata
a base del calcolo è una media delle retribuzioni registrate nelle
dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola nel corso dell'anno.
L'indennità è soggetta all'applicazione di un tetto massimo
aggiornato annualmente. Analoghi tetti sono previsti per l'indennità di
disoccupazione NASpI per la generalità dei lavoratori. Non sono invece soggetti
ad alcun tetto gli operai agricoli a tempo determinato che possono vantare 101
giornate di lavoro agricolo, oppure 151 giornate complessive sommando anche lavoro
non agricolo.
Ai fini pensionistici, l'anno di contribuzione pieno è
fissato in 270 giornate, assicurate agli operai agricoli a tempo determinato
riconoscendo una contribuzione figurativa per tante giornate quante ne servono
per integrare quelle effettivamente coperte da contributi del datore di lavoro.
Nel 2014 sono stati 525.048 i beneficiari di disoccupazione
agricola, circa il 50% del totale dei lavoratori dipendenti del settore. Il
numero medio di giornate indennizzate è stato di 113,9 giorni.
Esempio:
Lavoro agricolo 51 gg nell'anno:, viene calcolata una
indennità ordinaria pari a 51gg cui corrisponde un accredito figurativo di 219
giorni (utile per il diritto e per la misura delle pensioni di invalidità,
vecchiaia e superstiti).
Lavoro agricolo di 101 gg nell'anno: viene calcolata
un'indennità di disoccupazione denominata Trattamento Speciale Agricolo pari a
101 gg cui corrisponde un accredito figurativo di 169 giorni di cui 90
(accreditati come Trattamento Speciale) sono utili ai fini del diritto e della
misura per la pensione anticipata (oltre che per le pensioni di invalidità,
vecchiaia e superstiti) e 79 come disoccupazione ordinaria utili solo ai fini
del diritto e della misura per le pensioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti e solo ai fini della misura per la pensione anticipata.
Lavoro agricolo e non agricolo di 151 gg nell'anno: viene
calcolato un Trattamento Speciale Agricolo pari a 151 gg, cui corrisponde un
accredito figurativo di 119 giorni di cui 90 come Trattamento Speciale utili ai
fini del diritto e della misura per la pensione anticipata e per le pensioni di
invalidità, vecchiaia e superstiti e 29 come disoccupazione ordinaria utili ai
fini del diritto e della misura per le pensioni di invalidità, vecchiaia e
superstiti e solo ai fini della misura per la pensione di anticipata.
N.B. gli operai agricoli a tempo indeterminato hanno diritto
solo all'indennità ordinaria e non anche ai Trattamenti Speciali Agricoli.
L'assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a
sostegno del reddito per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari
delle prestazioni a sostegno del reddito con un reddito complessivo familiare
al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge e sia composto per almeno
il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente o assimilati.
L'assegno viene riconosciuto per l'intero anno al lavoratore
agricolo con almeno 101 giornate di effettivo lavoro (mentre per il lavoratore
dipendente non agricolo l'assegno è riconosciuto per 26 giornate mensili a
decorrere dall'evento che determina il diritto - ossia i requisiti di reddito e
la composizione del nucleo familiare).
Per l'operaio agricolo a tempo determinato con meno di 101
giornate annue di lavoro in agricoltura, l'assegno spetta per le giornate
lavorate nel settore agricolo maggiorate del 13,78% per ferie e festività e, in
caso di contestuale diritto all'indennità di disoccupazione agricola, per le
giornate di disoccupazione indennizzata e coperta da contribuzione figurativa
nel limite massimo di 180 giornate. Per l'operaio agricolo a tempo
indeterminato con meno di 101 giornate annue di lavoro l'assegno spetta per un
massimo di 26 giornate per ogni mensilità spettante.
Le prestazioni di malattia e maternità
Gli operai agricoli a tempo determinato hanno diritto alle
prestazioni di malattia e maternità se nell'anno precedente all'evento (di
malattia o maternità) hanno svolto almeno 51 giornate di lavoro agricolo. Le
tutele sono anche riconosciute agli operai che hanno svolto 51 giornate di
lavoro agricolo nello stesso anno dell'evento, purché tali giornate risultino
svolte prima dell'inizio dell'evento stesso.
I lavoratori agricoli a tempo indeterminato accedono alle
tutele di malattia e maternità secondo i requisiti previsti per la generalità
dei lavoratori dipendenti; l'indennità di malattia compete per un massimo di
180 giorni all'anno.
Malattia
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità
giornaliera di malattia spetta per un numero di giornate corrispondenti al
numero di giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno precedente. Agli operai
che hanno svolto 51 giornate di lavoro agricolo nello stesso anno dell'evento
(purché prima dell'inizio dell'evento stesso) sono riconosciuti un massimo di
30 giorni di indennizzo.
Maternità
Lo status di "operaio agricolo" (acquisito grazie
alla registrazione di almeno 51 giornate di lavoro all'interno dell'elenco
nominativo, che ha durata annua) fa sì che, per tutto l'anno di validità
dell'elenco, l'operaio agricolo sia equiparato ad un lavoratore a tempo
determinato.
Ciò comporta che, nel caso in cui il congedo obbligatorio di
maternità prosegua oltre la durata dello status, l'indennità di maternità sia
in ogni caso riconosciuta. Inoltre sono indennizzati anche i congedi obbligatori
che iniziano entro 60 giorni dallo scadere dello status (ossia entro 60 giorni
successivi al 31 dicembre).
Nel 2014 sono stati 23.308 i beneficiari nel settore
agricolo della maternità e del congedo parentale con 122 giornate mediamente
indennizzate per una spesa complessiva di 76 milioni di euro.
Sono invece, sempre nello stesso anno, 182.209 i beneficiari
dell'indennità di malattia nel settore agricolo, con una media di 34 giorni e
una spesa complessiva di 186 milioni di euro.
Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA)
La cassa integrazione guadagni agricola, come per gli altri
settori produttivi, tutela i lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal
lavoro riconoscendo un'indennità sostitutiva della retribuzione. Il diritto
all'integrazione salariale, diversamente da quanto avviene nel settore
Industria, riguarda solo operai, impiegati e quadri dipendenti delle aziende
agricole con contratto a tempo indeterminato(5) .
Tra le cause di concessione rientrano le avversità
atmosferiche, i fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari, la perdita del
prodotto, la siccità, la stasi stagionale e la mancanza involontaria di materie
prime.
Può essere concessa, inoltre, direttamente dal Ministero del
Lavoro, nei casi di sospensione operata per esigenze di riconversione e ristrutturazione
aziendale, nonché nelle ipotesi di eccezionali calamità o avversità
atmosferiche per imprese site nei comuni dichiarati colpiti da tali eventi.
Oltre ai soggetti beneficiari anche le regole per la
concessione, la durata e la misura della prestazione differiscono da quanto
previsto per il settore Industria.
In particolare, la cassa integrazione agricola spetta:
solo ai dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati
e quadri)
per sospensioni a giornate intere e non per riduzioni di
orario di lavoro
a chi abbia effettuato almeno 181 giornate annue di lavoro
presso la stessa azienda agricola (anzianità non richiesta per la CIG)
per un massimo di 90 giornate per anno solare (invece delle
52 settimane potenzialmente indennizzabili dalla CIG)
Come per la cassa integrazione del settore industriale,
l'integrazione salariale agricola è pari all'80% della retribuzione media
giornaliera; in questo caso non sono previsti tuttavia i massimali che si
applicano invece alla CIG.
La retribuzione da prendere a riferimento non può essere
inferiore a quella stabilita dalle leggi o dai contratti collettivi o
individuali applicabili a seconda della categoria e della qualifica di
appartenenza del lavoratore. Come base di calcolo, si utilizza la retribuzione
percepita effettivamente dal lavoratore solo se superiore a quella
contrattuale.
L'indennità erogata è sempre soggetta ad un limite massimo
indennizzabile nei casi di interventi previsti per afta epizootica o per
sospensioni di attività conseguenti a
riconversione, ristrutturazione aziendale o ad eccezionali
calamità ed avversità atmosferiche.
Nel 2014 sono stati 22.419 i beneficiari della Cassa
integrazione per gli operai agricoli, il numero medio di giornate indennizzate
è stato pari a 24,4.
Spesa per prestazioni
Tassi di utilizzo
Di seguito si riportano i tassi di utilizzo della
disoccupazione e cassa integrazione agricola rispetto ai medesimi tassi di
copertura delle stesse prestazioni per i lavoratori dipendenti del settore
privato e lavoratori pubblici con contratto a tempo determinato.
Questi tassi misurano il numero di lavoratori che
beneficiano della prestazione sul totale dei lavoratori del settore che
potenzialmente potrebbero accedere alle prestazioni.
Tipo di prestazione
Agricoli
Lavoratori dipendenti settore privato*
Disoccupazione
52%
10,5%
Cassa Integrazione ordinaria
21,2%
14,2%
*Nel calcolo del tasso di copertura dell'indennità di
disoccupazione sono considerati anche i lavoratori pubblici a tempo determinato
Dati aggiornati al 2014
1) Il numero riportato è la somma degli operai a tempo indeterminato e
determinato tuttavia, il totale dei lavoratori può talvolta essere inferiore a
tale numero poiché un lavoratore nel corso dell'anno può rivestire entrambe le
qualifiche.
2) Sono esclusi quindi i lavoratori a tempo determinato,
quelli assunti con contratto di inserimento e quelli dipendenti da cooperative
agricole e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano i
prodotti propri della cooperativa e dei loro soci ai quali si applica la
disciplina delle integrazioni salariali dell'industria.
3) I periodi di lavoro ai fini previdenziali sono computati
a "giornate" (e non a "settimane", come per la generalità
dei lavoratori dipendenti).
4) Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la misura della prestazione è pari al 30% della
retribuzione giornaliera senza alcuna trattenuta.
5) Sono esclusi quindi i lavoratori a tempo determinato,
quelli assunti con contratto di inserimento e quelli dipendenti da cooperative
agricole e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano i
prodotti propri della cooperativa e dei loro soci ai quali si applica la
disciplina delle integrazioni salariali dell'industria.
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