In
relazione al Piano di azione nazionale (Pan) sull’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, è necessario in primo luogo evitare possibili confusioni con
altri mezzi tecnici. La definizione di “prodotti fitosanitari” non è contenuta
nel Pan, ma nel decreto legislativo 150/2012 che ha recepito la Direttiva
2009/128/CE, di cui lo stesso Pan costituisce il regolamento di applicazione.
Prodotti fitosanitari - I prodotti fitosanitari sono quelli che hanno lo scopo
di: – proteggere i vegetali, o i
prodotti vegetali, dagli organismi nocivi o prevenirne gli effetti; – influire sui processi vitali dei vegetali e
sulla loro crescita, con esclusione dei nutrienti; – conservare i prodotti vegetali (esclusi i
conservanti alimentari); – distruggere,
controllare o evitare la crescita di vegetali indesiderati sulle colture. Le
definizioni, come al solito schematiche, date dal legislatore comunitario,
comprendono quindi: erbicidi e diserbanti; fungicidi e battericidi;
fitoregolatori; prodotti per la difesa da insetti, acari e molluschi;
repellenti contro gli attacchi della fauna selvatica. Anche per prodotti
innocui – È opportuno ricordare che non si fa alcun riferimento a possibili
caratteristiche di pericolosità per l’uomo, per gli animali o per l’ambiente:
anche i prodotti totalmente innocui, impiegati nella difesa delle colture,
rientrano fra quelli “fitosanitari”, ai quali si applica il Pan. Tutto ciò che
non rientra fra le precedenti categorie non è un “prodotto fitosanitario”, e
non è quindi oggetto della regolamentazione prevista dal Pan, indipendentemente
dal fatto che possano o non possano manifestare effetti pericolosi sull’uomo,
sugli animali e sull’ambiente. Prodotti esclusi dal Pan - La norma permette
quindi di escludere dall’ambito di applicazione del Pan tutti i prodotti non
definiti come “fitosanitari”, impiegati nella normale pratica agricola: –
concimi e fertilizzanti; – sementi, anche se trattate con prodotti fitosanitari
dal produttore; – inoculo batterico per la soia; – prodotti tecnici (ad es.
lubrificanti, carburanti, urea per motori, anticongelanti, ecc.). L’esclusione
dal Pan comporta, per i prodotti “non fitosanitari” l’esonero da tutte le
disposizioni legate all’acquisto e all’impiego, dal patentino in poi. Gli unici
obblighi residui sono l’informazione e formazione dei lavoratori, prevista
dagli artt. 36, 37 e 73 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.
Lgs. n. 81/2008) e successive modifiche e integrazioni. Solo utilizzatori
professionali – Ai prodotti fitosanitari veri e propri, invece, si applica il
Pan “senza se e senza ma”: possono essere acquistati e/o impiegati solo dagli
“utilizzatori professionali”, che devono essere in possesso di un titolo di
abilitazione, il cosiddetto “patentino”. L’obbligo, indifferibile, scatta a
partire dal 26 novembre 2015: chi non avrà conseguito il patentino o rinnovato
quello precedentemente rilasciato, se scaduto, non potrà più svolgere le
seguenti operazioni: – acquisto o ritiro dei prodotti fitosanitariS; – accesso
al locale di deposito dei prodotti; – miscelazione o diluizione del formulato;
– esecuzione dei trattamenti.
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