
- Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n.
1981/2018;
- Max 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.
Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile
utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7
anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà usare un
massimo di 6 kg/ha purché nel settennio 2019-2025 non si superi
complessivamente il limite di 28 kg/ha.
Qualora le Regione o pubblica amministrazione abbiano
adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/anno, prevista dal
Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel
singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha. Tuttavia lo stesso
operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco
temporale di 7 anni.
Pertanto, in caso di deroga rilasciata dai medesimi enti,
l’operatore potrà utilizzare nell’anno in corso un quantitativo di rame,
tenendo conto che:
- non potrà essere superato il massimale di 30 kg/ha nei 5
anni come previsto dal Reg. 889/2008, in considerazione del rame già utilizzato
nel quadriennio precedente;
- il quantitativo utilizzato nell’anno in corso dovrà essere
scalato dal massimale di 28 kg/ha utilizzabile nei 7 anni (iniziati con l’anno
in corso).
Per esempio, in caso di deroga rilasciata per l’anno 2019,
qualora l’operatore abbia utilizzato negli anni 2015-2018 22 kg/ha di rame, nel
2019 potrà utilizzare fino a 8 kg/ha. Tuttavia negli anni 2020-2025 il
produttore non potrà utilizzare più di 20 kg/ha.
In conclusione, ai sensi della normativa vigente, si ritiene
tuttora legalmente ammissibile l’utilizzo di 6 kg/ha di rame nel singolo anno.
In caso di deroga risulta possibile anche il superamento dei 6 kg/ha, seppur
tale circostanza sia da disincentivare, in quanto rischia di mettere in
difficoltà il produttore negli anni successivi dovendo rispettare il vincolo
ineludibile di 28 kg/ha complessivi nel settennio. Per tale ragione, il Mipaaft
intende chiedere alla Commissione Ue l’eliminazione dall’allegato II del Reg.
CE n. 889/2008 della possibilità di derogare dai 6 kg/ha.
Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, è
auspicabile che gli operatori siano orientati, per quanto possibile, al
rispetto del limite di 4 kg/ha nel singolo anno, superandolo solo in caso di
forti criticità. La nota ministeriale è conforme al parere della Commissione Ue
espresso nel corso della riunione del COP del 5-6 marzo scorsi a seguito di una
specifica richiesta di chiarimento presentata dalla delegazione italiana.
Fonte: Il Punto Coldiretti
Nessun commento:
Posta un commento