Il legislatore ha modificato la disciplina della vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli, introdotta nel 2001 dalla “Legge
di orientamento e modernizzazione del settore agricolo”. L’articolo 4 della
citata legge, regolamenta l’aspetto amministrativo della vendita diretta
effettuata dagli imprenditori agricoli, singoli ed in forma associata. A
condizione che siano iscritti nel registro delle imprese, gli imprenditori
agricoli possono vendere su tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli
provenienti in misura prevalente dalla propria attività agricola, senza
sottostare alla disciplina amministrativa del commercio al dettaglio (D.Lgs
114/1998).
Rispettato il requisito della prevalenza delle proprie
produzioni, l’unico limite posto fino al 2018, è quello dei ricavi ottenuti
dalla vendita dei prodotti acquistati da terzi, che non devono superare
nell’anno precedente i 160mila euro per le imprese individuali, i 4milioni di
euro per le società. La norma in questione non si pronunciava in merito alla
“natura merceologica” dei prodotti prima acquistati e poi ceduti come tali
dall’imprenditore agricolo insieme alla propria produzione.
La novità introdotta con la legge di Bilancio introduce
quella che pare essere una nuova modalità di vendita diretta dei prodotti
acquistati da terzi: gli imprenditori agricoli possono vendere in misura non
prevalente i prodotti agricoli acquistati da altri imprenditori agricoli, se
non appartengono allo stesso comparto merceologico di quelli prodotti in
proprio, nel rispetto della prevalenza misurata in temine di ricavi. Si
attendono ulteriori chiarimenti dal ministero per le Politiche agricole.
Fonte: Confagricoltura
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