Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il Regolamento
europeo 1169/2011, che disciplina le etichette alimentari in generale e per il
settore oleario rende obbligatorie alcune informazioni riguardanti il prodotto
e le modalità di inserimento in etichetta.
Il CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura) per facilitare il consumatore ha pubblicato una guida per leggere
le etichette di olio e vino.
Partendo dal presupposto che le etichette devono essere
chiare, leggibili e indelebili, cerchiamo di fare chiarezza e spiegare cosa
dobbiamo o possiamo trovare sulle confezioni di olio e come dobbiamo leggere
tali indicazioni.
Leggere etichetta dell'olio
Indicazioni obbligatorie
Tra le informazioni che il produttore o confezionatore
inserisce in etichetta, ve ne sono diverse obbligatorie:
DENOMINAZIONE DI VENDITA:
- olio extra vergine di oliva è la denominazione per olio di
categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e solo mediante
procedimenti meccanici;
- olio di oliva vergine per olio di oliva ottenuto
direttamente dalle olive e solo mediante procedimenti meccanici ma non di
categoria superiore;
- olio di oliva composto da oli raffinati e da oli di oliva
vergini per olio contenente oli di oliva che hanno subito un processo di
raffinazione insieme ad oli ottenuti direttamente dalle olive;
- olio di sansa di oliva per olio contenente esclusivamente
oli derivati dalla lavorazione della sansa, cioè il prodotto ottenuto dal
processo di estrazione dell’olio d’oliva e composto dalle buccette, dai residui
della polpa e dai frammenti di nocciolino.
- la designazione dell’origine obbligatoria solo
sull’etichetta dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine:
- indica il Paese di provenienza, che può essere uno stato
Membro della UE o uno Stato extracomunitario o l’intera Unione Europea;
- può essere rappresentata anche da una denominazione di
origine protetta o da una indicazione geografica protetta (DOP e IGP) e deve
corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e
in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio;
Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o
in un paese terzo, diverso da quello in cui è situato il frantoio, la
designazione dell’origine deve esplicitare la dicitura: Olio extra vergine o
vergine di oliva, ottenuto nell’Unione (o nome del paese dell’unione) da olive
raccolte nell’Unione (o nome del paese dell’Unione).
- nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del
produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione Europea
(prodotto imbottigliato da… / prodotto da… / prodotto e imbottigliato da … /
confezionato da … / distribuito da…).
- termine minimo di conservazione, che è fissato in 18 mesi
ed è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti
importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione europea, ed è apposto
sotto la loro diretta responsabilità;
- deve essere dichiarata in unità di volume la quantità
netta;
- da dicembre 2016 diventerà obbligatoria anche l’etichetta
nutrizionale, cioè l’insieme di informazioni sulla quantità di energia e di
nutrienti presenti negli alimenti;
- solitamente accanto alla quantità viene inserita anche l’indicazione
metrologica, che serve a dimostrare che l’impresa confezionatrice ha seguito,
per l’accertamento della quantità contenuta nella confezione, le regole
previste dalla normativa cogente, che ne stabiliscono anche la forma e le
dimensioni;
- una serie di numeri preceduta dalla lettera L indica il
lotto, cioè l’insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta,
fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche;
- la modalità di conservazione: solitamente la dicitura è
conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore,
poichè un olio per mantenere inalterate le sue caratteristiche deve esser
conservato al riparo dalla luce e dalle brusche variazioni di temperatura;
- è indicazione obbligatoria per la normativa italiana anche
la sede dello stabilimento di
produzione o confezionamento;
- ultima non per importanza l’indicazione ecologica, cioè
indicazioni o simboli per lo smaltimento ecologico del contenitore;
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