L’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 disciplina le prestazioni
occasionali. La circolare n. 5 del 09 Agosto 2017 dell’Ispettorato nazionale
del Lavoro ha fornito indicazioni operative, nonché corrette interpretazioni
inerenti l’applicazione di quanto sancito all’art. 54-bis. Senza entrare nel
merito della tipologia contrattuale e delle retribuzioni (non essendo mio
settore di competenza), mi vorrei soffermare sull’aspetto della Sicurezza nei
luoghi di Lavoro. Premesso che, per il settore agricolo, la prestazione
occasionale è stipulabile solo nei confronti di prestatori (cioè lavoratori)
richiamati all’art. 54-bis comma 8 (ovvarero pensionati; giovani con meno di
venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi
presso l'università; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative
del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno
del reddito) purchè non iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli, è stabilito che le prestazioni siano
tracciabili, tramite comunicazione telematica all’INPS, almeno 60 minuti prima
dell’inizio dello svolgimento della prestazione stessa. Per quanto concerne la
Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, è stabilito che il
prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi
settimanali. Nei confronti dei prestatori che operano a favore di un
committente imprenditore (imprenditore agricolo, appunto) si applicano le
disposizioni del DLgs n. 81/08 (secondo quanto prescritto all’art. 3 comma 8
dello stesso DLgs). Più volte mi sono soffermato sugli adempimenti in materia
di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e su alcune criticità che si
riscontrano nell’applicarli al settore agricolo. A maggior ragione, il regime
della prestazione occasionale sottolinea queste criticità. Ad esempio, la
visita medica (obbligatoria per i lavoratori) come può essere garantita a
prestatori (ovvero lavoratori “occasionali”) che 60 minuti prima sono stati
ingaggiati? Vero è che si potrebbe, in un certo senso, posticipare al giorno
seguente la visita, ma così come sancito all’art. 41 DLgs n. 81/08, l’idoneità
alla mansione deve essere rilasciata dal Medico Competente, prima di adibire
alla mansione un lavoratore: verrebbe quindi meno i valore della visita medica
pre-assuntiva. Altra criticità riguarda la formazione del lavoratore. Se è vero
che 1 ora di formazione ben fatta, vale più di 12 ore su carta, il prestatore
“occasionale” necessiterà di apposita formazione prima di essere adibito alla
mansione stessa. La formazione deve essere calibrata sui rischi cui
concretamente è esposto il lavoratore, in base alla mansione che svolge
(Interpello n. 11/2013): questo presuppone, quindi, che alla base vi sia una
Valutazione dei Rischi e la conseguente redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi. Dopo aver esposto, molto schematicamente, due criticità, mi chiedo
quali vantaggi, in termini di applicazione del DLgs n. 81/08, comporti
l’introduzione della prestazione occasionale al settore agricolo. Forse sarebbe
il caso di vietarla, così come accade in edilizia: così facendo, si
eliminerebbero le perplessità sopra dette e si eviterebbe di fare confusione
tra gli operatori del settore, datori di lavoro in primis.
Ing. Giuseppe Cacucci
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