È entrato in vigore oggi, 13 dicembre, il nuovo Regolamento
UE 2016/2031 sulla salute delle Piante, che prevede obblighi per tutti i
protagonisti della filiera, da chi importa a chi vende materiali vegetali.
L’obiettivo è scongiurare emergenze fitosanitarie come
Xylella, che è costata milioni di euro di danni e ha messo a rischio le nostre
produzioni alimentari.
Il regolamento fa parte di un pacchetto di sicurezza
alimentare che si estende a tutti i settori e a tutti i player agroalimentari
ed armonizza circa 70 precedenti direttive. Entro l’anno è prevista inoltre
l’emissione, da parte della Commissione UE, di decreti attuativi che andranno a
completare e rendere effettivo il quadro ancora incompleto sulla normativa
della salute delle piante. Le nuove norme, inoltre, si applicheranno anche al
Regno Unito in tutti i possibili scenari di Brexit, ossia sia nel caso di
uscita dall’Unione con accordo che senza.
Per quanto riguarda il settore vegetale, la principale
novità, riguarda l’entrata in vigore del nuovo passaporto delle piante. Dal 14
dicembre 2019, tutti i produttori, definiti “Operatori Professionali”, devono
emettere un passaporto per i materiali prodotti secondo un formato che sarà
unico per tutta la Ue e dovranno anche essere iscritti con un codice “uniforme”
al nuovo registro.
L’obiettivo del passaporto non cambia rispetto al passato, a
garanzia della sanità dei materiali prodotti. La novità è il maggior numero di
soggetti coinvolti negli obblighi e l’estensione del passaporto a tutte le
piante, prodotti vegetali e anche alcuni materiali utilizzati.
Sia il passaporto che l’iscrizione al RUOP, ossia il
Registro Unico dei Produttori Professionali che riguarda tutti gli operatori
della filiera, dovranno servire a ricostruire la catena delle responsabilità e
evitare sia l’introduzione che la diffusione di fitopatie delle piante.
In pratica, il Passaporto delle piante è una etichetta
ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spostamento di determinati vegetali,
prodotti vegetali e altri oggetti sul territorio dell’UE (inclusa la
movimentazione all’interno di ogni Stato membro) e, se del caso, per la loro
introduzione e la circolazione in una zona protetta. Il nuovo passaporto delle
piante deve essere apposto sull’unità commerciale più piccola della merce
(unità di vendita) come etichetta separata, integrato in etichette esistenti,
stampato direttamente su vasi o sull’imballaggio. Sui documenti di
accompagnamento (fattura, bolla di consegna etc.) non devono più figurare
informazioni relative al passaporto fitosanitario.
Si legge in una nota esplicativa del nostro ministero
dell’Agricoltura: “Le nuove prescrizioni relative al passaporto fitosanitario,
porranno molte aziende di fronte a una sfida notevole, rendendo necessario un
adeguamento dei sistemi e dei processi aziendali. Il SFN, Servizio
Fitosanitario Nazionale, offrirà ogni informazione e garantirà il necessario
supporto. Per promuovere la comprensione delle nuove disposizioni è stata
predisposta una nota informativa ed alcuni esempi grafici inerenti il nuovo
formato del passaporto delle piante, nonché una panoramica delle varie
tipologie di passaporto e schemi esplicativi per una sua corretta
applicazione”.
Il passaporto delle piante si applica a:
– tutte le piante destinate alla piantagione, ad esempio
(elenco non esaustivo): piante radicate in vasi o non; talee radicate (e non);
portainnesti; nesti, talee; marze; tuberi, bulbi, rizomi, colture di tessuti
vegetali etc. La maggior parte delle sementi sono escluse dall’obbligo del
passaporto fitosanitario poiché generalmente non rappresentano un rischio
fitosanitario.
– le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti,
incluse le sementi di determinate specie (principalmente quelle oggetto di
certificazione), elencati in specifici atti di esecuzione della Commissione
(tale elenco è in corso di definizione da parte della Commissione e sarà reso
disponibile sul sito del ministero).
– le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i
quali sono state stabilite prescrizioni particolari incluse le sementi di
determinate specie (tale elenco è in corso di definizione da parte della
Commissione e sarà reso disponibile sul sito del ministero entro la fine
dell’anno).
– il passaporto è inoltre richiesto per l’introduzione e lo
spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate
zone protette (ZP). Tale elenco è in corso di definizione da parte della
Commissione e sarà reso disponibile sul sito del ministero entro l’anno.
Autore: Mariangela Latella
Fojnte: Fresh Cut News
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