La norma risale al 2003 e porta il nome di un noto
giuslavorista ed accademico, tragicamente scomparso per mano terrorista: Marco
Biagi. All’art. 74 dispone che in riferimento alle attività agricole “…non
integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le
prestazioni svolte da pa-renti e affini sino al terzo grado, in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corre-sponsione di compensi, salvo le spese di
mantenimento e di esecuzione dei lavori”. Con un successivo decreto il limite
già am-pio nel rapporto di parentela ed affinità, è stato portato al quarto
grado.
Il rapporto si deve intendere con il titolare dell’impresa che
deve essere iscritto all’Inps quale Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo
professionale. L’attività deve essere quindi prestata in maniera occasionale o
se ricorrente, per breve periodo e non deve dare origine a compensi di alcun
genere, se non limitati alle spese necessarie per l’esecuzione del lavoro e per
il mantenimento.
Sul concetto di occasionalità che racchiude anche il
“ri-corrente per breve periodo”, è intervenuto l’Ispettorato nazionale del
lavoro, fornen-do dei parametri di riferimento dai quali è bene che
l’imprenditore non si discosti: a) prestazioni lavorative rese da un fami-liare
pensionato, la cui collaborazione occasionale, morale, affettiva deve essere
caratterizzata da un limitato e occasionale impegno lavorativo;b) prestazioni
lavorative rese da un fami-liare titolare di altro lavoro a tempo pieno presso
altro soggetto;c) prestazioni lavorative rese da un fa-miliare nel limite di 90
giorni o 720 ore nell’anno, commisurate a prestazioni gior-naliere di otto
ore.Nel rispetto dei requisiti sopra riportati, le attività prestate da parenti
ed affini non ri-entrano nel novero delle attività di lavoro subordinato o
autonomo, non producono alcun obbligo contributivo, di comunica-zioni di
instaurazione e/o cessazione di rapporto di lavoro.
Rimane però da affrontare la questione infortuni. Tenuto
conto che le persone impegnate nelle at-tività non hanno copertura assicurativa
Inail e che proprio in considerazione del loro impegno occasionale potrebbero
non avere tutte le conoscenze necessarie a limitare il rischio di infortuni, è
più che opportuno che l’imprenditore stipuli a loro tutela ed a tutela
dell’impresa, un’adegua-ta polizza assicurativa, oltre che limitare i loro
interventi in attività a basso rischio.
Fonte: Agricultura.it
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