Quante volte i produttori
agricoli, nei propri CAA di appartenenza, hanno sentito parlare del concetto di
agricoltore attivo?
Chi è l’agricoltore attivo?
Quali sono i requisiti soggettivi che un produttore deve soddisfare per vedersi
riconosciuto pacificamente i pagamenti?
L’agricoltore attivo (active
farmers) è un concetto nuovo, introdotto dalla Pac 2015 – 2020.
Il produttore agricolo per
vedersi riconosciuti, e quindi pagati, i benefit economici derivanti dalla PAC ed inseriti nei fondi FEAGA e/o
fondi FEASR deve essere qualificato come agricoltore attivo.
Pertanto, per beneficiare dei
pagamenti diretti o per proporre domande di sostegno tese allo sviluppo rurale,
il produttore deve soddisfare, alternativamente, uno dei seguenti requisiti.
1. pagamenti diretti percepiti nell’anno
precedente sotto una certa soglia: 5.000 euro per le aziende prevalentemente
ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone;
2. iscrizione all’Inps, in qualità di
coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) o colono o
mezzadro;
3. titolari di partita Iva, attivata in
campo agricolo prima del 1° agosto 2014; per le “altre zone”, a partire dal
2016, con dichiarazione annuale Iva;
4. proventi totali ottenuti da attività
agricole nell’anno precedente pari ad almeno un terzo dei proventi totali
ottenuti nell’anno precedente;
5. importo annuo dei pagamenti diretti pari
ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno
precedente;
6. la sua attività principale o il suo
oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.
Il complesso di norme,
nazionali e comunitarie, che definisco e specificano il concetto di agricoltore
in attività, è stato riassunto nella Circolare Agea N.ACIU.2016.121 del 2016
che ha stabilito una sorta di vademecum sul punto.
L’art. 9 del regolamento UE
1307/2013, che ha introdotto tale concetto, definisce,poi, le cause di
esclusione dal pagamento diretto stabilendo, in combinato disposto con l’art. 4
paragrafo 2 lett.b), che le attività minime da svolgere sulle superfici
agricole devono essere finalizzate al mantenimento delle stesse in uno stato
che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione.
Il rimando al concetto di
idoneità al pascolo ed alla coltivazione ha convinto poco il legislatore
italiano, a giusta ragione, che ha dovuto pertanto perimetrare meglio tale
requisito soggettivo.
Allo stesso modo il paragrafo
due continua stabilendo l’esclusione dal pagamento a persone fisiche o giuridiche, o ad
associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi
ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree
ricreative permanenti.
Tuttavia, molto spesso,
l’Organismo Pagatore rileva anomalie inensistenti in tal senso.
In un processo da me trattato,
ancora oggi pendente, un produttore è stato posto in anomalia per inesistenza
del requisito soggettivo analizzato.
Questo produttore, operando in
una zona di montagna e ricevendo un premio inferiore ai 5.000, avrebbe dovuto
vedersi riconosciuto automaticamente tale requisito soggettivo; invece, in un
momento successivo in cui avrebbe dovuto percepire nuovi titoli, in virtù di un
contratto di trasferimento, s’è visto sottrarre i diritti all’aiuto che sono
spariti dal proprio portafoglio per questa assurda anomalia.
In una situazione normale, con
una telefonata e/o una istanza di rettifica, il produttore avrebbe dovuto
vedersi risolta velocemente la questione.
Tre anni di contenzioso e la
sentenza sembra ancora lontana.
Sarebbe opportuno che il
concetto di attività fosse esteso anche al nostro organismo pagatore.
Autore: Avv. Gabriele
Romagnuolo
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