
La Corte di Cassazione si è pronunciata a favore del ricorso
di due operai agricoli ai quali l’Inps aveva negato l’indennità di
disoccupazione agricola. La sentenza è conseguente al pronunciamento della
Corte Costituzionale alla quale la stessa sezione della Corte di Cassazione si
era appellata. I giudici della Corte Costituzionale hanno stabilito che la
normativa vigente non esclude il riconoscimento dell’indennità agli OTI, Operai
agricoli a Tempo Indeterminato, licenziati il 31 dicembre dell’anno, con 270 o
più giornate lavorate. Il calcolo delle giornate indennizzabili deve essere
effettuato anche considerando i giorni dell’anno successivo a quello in cui è
intervenuto il licenziamento.
Nel caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione, i
lavoratori erano stati licenziati il 31 dicembre 2008. Presentata la domanda
per ottenere l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009, anno nel quale non
era stata prestata alcuna attività lavorativa, l’Inps l’aveva respinta. I
giudici della Suprema Corte spiegano che la misura dell’indennità deve essere
determinata estendendo all’anno successivo (2010) la verifica della differenza
tra il numero fisso di 270 ed il totale delle giornate effettivamente occupate
e prestata nell’anno in cui è stata richiesta la disoccupazione (2009), sino al
limite massimo di giornate annue indennizzabile, di 180.
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