
Ecco gli interventi che interessano il settore agricolo. La
retribuzione convenzionale annua è fissata in 24.981,61 euro,
In particolare per i lavoratori subordinati a tempo
determinato il calcolo avviene sulla retribuzione annua convenzionale e quindi
24.981,61 euro.
Per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si tiene
conto della retribuzione effettiva compresa entro un minimo di 16.554,30 euro e
massimo di 30.743,70 euro. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi si calcola
la retribuzione annua convenzionale pari a 16.554,30 euro che è un importo pari
al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Sempre per il settore agricolo dal 1° gennaio 2019 l’importo
degli assegni una tantum per i superstiti è di 10.000 euro e la rivalutazione
di tale assegno decorrerà dal 2020.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
per i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato è calcolata
sulla retribuzione effettiva giornaliera e cioè di 43,35 euro, mentre per gli
autonomi la retribuzione giornaliera minima è quella prevista per il settore
industriale pari a 48,74 euro.
Per quanto riguarda la riliquidazione delle prestazioni in
corso è stato così deciso: per quanto riguarda l’inabilità permanente per i
lavoratori subordinati a tempo determinato si tiene conto della retribuzione
annua convenzionale (24.981,61 euro), per quelli subordinati a tempo
indeterminato la retribuzione effettiva sui cui si calcolano le rendite che
decorrono dal 1° gennaio 1982 e di minimo 16.554,30 euro e massima 30.743,70
euro.
Per i subordinati a tempo indeterminato con rendite che
decorrono anteriormente al 1° gennaio 1982 vale la retribuzione annua
convenzionale di 24.981,61.
Per i lavoratori autonomi con rendite precedenti al 1°
giugno 1993 la base è la retribuzione annua convenzionale (24.981,61 euro),
mentre se la rendita decorre dal 1° giugno il riferimento è la retribuzione
minimale del settore industriale di 16.554,30 euro.
L’importo dell’assegno per l’assistenza personale
continuativa con la rivalutazione ammonta a 545,02 euro.
Gli importi degli assegni continuativi per inabilità sono
rivalutati di 383,06 euro per inabilità dal 50 al 59%, di 534,53 dal 60 al 79%,
917,69 euro dall’80 all’89%, 1.300,82 euro dal 90 al 100%, 1.845,83 euro 100%.
Fonte: Il Punto Coldiretti
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