
L’articolo 4 del D.L. n. 124/2019 (il cosiddetto Decreto
Fiscale), prevede l’obbligo, per il committente, di versare le ritenute operate
sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio,
dall’appaltatore o affidatario.
Tale previsione è stata introdotta con lo scopo di
contrastare l’omissione del versamento delle ritenute e l’illecita
somministrazione di manodopera nell’ambito dei contratti d’appalto.
Per raggiungere tali obiettivi, sono stati aggravati gli
adempimenti per le aziende che intendono affidare a terzi una lavorazione.
Riassumendo le osservanze richieste dalla norma:
l’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi
precedenti alla scadenza di versamento delle ritenute, versa al committente
l’ammontare complessivo di quanto dovuto su uno specifico conto corrente
bancario o postale;
il committente, che riceve le somme, esegue il pagamento in
luogo dell’appaltatore, senza poterle compensare con altri crediti erariali
eventualmente a lui riconosciuti;
le imprese appaltatrici trasmettono via PEC al committente
l’elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente, indicando le ore
di lavoro prestate, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e
le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, specificando quali sono
relative alla prestazione affidata dal committente. Andranno inoltre indicati i
dati utili per la compilazione delle deleghe di pagamento utilizzate per
effettuare i versamenti;
il committente, una volta effettuato il pagamento per conto
delle imprese appaltatrici, comunica mediante PEC, entro cinque giorni,
l’effettuazione del pagamento.
Il sistema, come sopra descritto, richiede una serie di
adempimenti che non sempre possono risultare sostenibili considerata la
struttura media degli operatori nel settore primario.
Per limitare tale problematica, il legislatore ha previsto
che la suddetta norma debba essere applicata esclusivamente alle imprese che:
risultino in attività da meno di cinque anni o, in
alternativa, abbiano eseguito, nei due anni precedenti, versamenti, registrati
nel conto fiscale, per un importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro;
non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi
affidati agli agenti della riscossione, relativi a tributi e contributi
previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora
dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di
sospensione.
Nonostante si sia tentato di ridurre l’impatto applicativo
della norma, le associazioni di categoria, a tutela delle imprese colpite dalle
predette disposizioni, stanno chiedendo l’abrogazione dell’articolo 4 in sede
di conversione del Decreto Legge.
Fonte: Consulenza Agricola
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