Nella Legge di bilancio per il 2019, approvata a fine anno,
è stata introdotta una modifica alla disciplina amministrativa della vendita
diretta. La nuova manovra – informa la Cia Lombardia – infatti all’art.4 del
Dlgs 228/2001 introduce un nuovo comma che consente, altresì, agli imprenditori
agricoli di vendere al dettaglio, sempre in misura non prevalente, prodotti
agricoli e alimentari di terzi appartenenti a uno o più comparti agronomici
diversi da quelli dei prodotti della propria Azienda, a condizione però che
vengano acquistati da imprenditori agricoli.
Fermo restando il requisito della prevalenza, il limite
previsto espressamente dalla normativa rimane quello che i ricavi provenienti
dalla vendita dei prodotti di terzi non superino nell’anno solare precedente
l’importo di 160.000 euro per le Imprese individuali e di 4.000.000 euro per le
Società. Tale disposizione ha creato nel tempo non pochi dubbi interpretativi,
soprattutto in merito alla gamma merceologica dei prodotti agricoli di terzi
che l’imprenditore agricolo poteva vendere nell’ambito della disciplina della
vendita diretta.
Per anni si è adottata una linea interpretativa restrittiva,
considerando applicabile la disciplina della vendita diretta esclusivamente a
quei prodotti agricoli di terzi appartenenti allo stesso comparto merceologico
dei propri. Secondo questa tesi, non era ammissibile vendere nel proprio punto
aziendale, ad es. pomodori o passate di pomodoro acquistati da terzi, da parte
di un imprenditore dedito alla produzione di formaggio con latte ottenuto dai
propri allevamenti. Le novità proposte con il comma aggiunto all’art.4,
superano questi dubbi interpretativi: ad esempio, al produttore di frutta di
poter vendere anche carne bovina, a condizione però che venga acquistata da imprenditori
agricoli. Questo nuovo comma, ha finalità amministrative e non modifica invece
il perimetro fiscale, per cui la mera vendita di prodotti agricoli che non
appartengono allo stesso comparto agronomico di quelli derivanti dall’esercizio
dell’attività agricola principale, genera sempre reddito d’impresa.
Fonte: Agricultura.it
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