Dal 1° aprile 2020 si applicano le nuove misure di contrasto
alle frodi in materia di accise introdotte dal D.L. 124 del 26 ottobre 2019.
Con il Decreto Fiscale è stato modificato l’articolo 25 del
Testo Unico sulle accise, abbassando i limiti per i depositi ad uso privato,
agricolo e industriale, variando, quindi, gli adempimenti collegati.
Secondo le nuove disposizioni normative, gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, competente per
territorio, qualunque sia la capacità del deposito.
Inoltre, sono obbligati alla suddetta denuncia:
• gli
esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità
superiore a 10 metri cubi (prima il limite era di 25 metri cubi);
• gli
esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati,
agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i
5 metri cubi (prima il limite era di 10 metri cubi).
L’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane implica anche
la tenuta del registro di carico e scarico che, per determinate categorie,
subirà delle semplificazioni.
L’Agenzia delle Dogane, con determinazione n. 240433/RU del
27/12/2019, ha previsto modalità semplificate di tenuta del registro di carico
e scarico per:
• deposito
minore, ossia il deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso
privato, agricolo, industriale aventi capacità compresa tra i 10 metri cubi e i
25 metri cubi;
• distributore
minore, ossia l’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi
privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale
risulti compresa tra i 5 metri cubi e i 10 metri cubi.
Entrambi questi soggetti saranno soggetti, dal 1° aprile
2020, alle seguenti disposizioni:
1. gli
esercenti deposito minore e gli esercenti distributore minore tengono il
registro di carico e scarico senza vidimazione dell’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente;
2. il registro
ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
3. gli
esercenti di cui al punto 1 contabilizzano distintamente i diversi i prodotti
energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto;
4. le
scritturazioni sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2020;
5. per ciascun
prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella
rilevata alle ore 00:00 del 1° aprile 2020;
6. le
scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS
pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione;
7. le
scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente
per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori
minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo
scarico cumulativo mensile;
8. gli
esercenti di cui al punto 1 sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane
competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali,
entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il
prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione sono
allegati alle contabilità dell’impianto;
9. in fase di
verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a
corredo sono resi disponibili per i controlli del Fisco. La chiusura del
registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai
verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel
registro di carico e scarico a cura dell’esercente;
10. il registro di
carico e scarico e la relativa documentazione sono conservati presso l’impianto
per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.
Fonte: Consulenza Agricola.it
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