
Infatti L’art. 1 c. 503 L. 160/2019, al fine di promuovere
il ricambio generazionale in agricoltura, riconosce ai CD e agli IAP, con età
inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate nel corso del 2020 e ferma restando l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero per un periodo massimo
di ventiquattro mesi dal versamento della totalità dell'accredito contributivo
presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti (IVS).
Nel dettaglio, dal punto di vista soggettivo:
- sono coltivatori diretti (CD) gli agricoltori che si
dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in
qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento
e attività connesse. A livello temporale l’impegno lavorativo annuo necessario
per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate e il
coltivatore diretto deve far fronte autonomamente o tramite la propria famiglia
ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo complessivo;
- sono imprenditori agricoli professionali (IAP) i piccoli
imprenditori che dedicano alle attività
agricole almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo e ritraggono da esse
almeno il 50% dei propri redditi globale di lavoro (25% qualora l’attività
venga svolta in zone svantaggiate).
La decontribuzione in oggetto è circoscritta alla quota di
assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti (IVS) e al contributo addizionale di cui all’art. 1 c. 107 L. 160/75
(dovuto dallo IAP e dal CD per l‘intero nucleo). Nessuna riduzione è stabilita
per il contributo di maternità (dovuto da ciascuna unità attiva iscritta nella
gestione speciale di CD e IAP) e premio INAIL (dovuto esclusivamente dal CD).
L’esonero contributivo non rappresenta una novità assoluta,
essendo stata introdotta per la prima volta, per l’anno 2017, dall’art. 1 c.
344 e 345 L. 232/2016 e prorogata per l’anno successivo (2018) dall’art. 1 c.
117 e 118 L. 205/2017.
Rispetto al passato la norma attuale prevede una totale
decontribuzione biennale mentre nelle precedenti versioni alla decontribuzione
triennale seguiva un ulteriore biennio con agevolazione decrescente, prima al
66% e poi al 50%.
Dal punto di vista applicativo, come già precisato dall’INPS
in relazione alle previgenti norme si evidenzia che:
- l'esonero di cui trattasi non è cumulabile con altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa
vigente ed è subordinato alla regolarità relativa agli obblighi contributivi,
al rispetto ed alla tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli
obblighi di legge derivanti dalle qualifiche di CD e IAP nonché alla corretta
applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più̀ rappresentative sul piano nazionale;
- “nuova iscrizione nella previdenza agricola” deve
intendersi riferita, sia per CD (con riferimento al solo “capo nucleo CD”) che
per IAP, a soggetti che non siano già stati iscritti, e successivamente
cancellati, nei 12 mesi precedenti l’inizio attività per la quale si chiede
l’applicazione del beneficio. Ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare
riferimento ai Coltivatori Diretti, per “nuova realtà̀ imprenditoriale” va
considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già̀
esistenti.
Fonte: fiscopiu.it
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