Fino all’introduzione della Legge di Bilancio 2020, i
comproprietari dei terreni edificabili potevano usufruire della finzione di non
edificabilità, prevista per CD e IAP, in modo da ottenere l’esenzione dal
pagamento dell’imposta municipale.
La finzione di non edificabilità prevedeva che, anche se dal
punto di vista urbanistico l’area rimaneva edificabile, ai fini
dell’applicazione dell’IMU tale area si considerava terreno agricolo, quindi
tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito.
Nonostante la normativa in esame (art. 13, comma 2, del D.L.
201/2011) specificasse che i soggetti beneficiari dell’agevolazione fossero solo
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola, la Circolare 3/DF/2012 affermava che tale beneficio
potesse essere applicato anche ai contitolari del soggetto in possesso dei
requisiti.
L’estensione del beneficio nasceva dalla posizione assunta
dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15566/2010, in cui i giudici
affermavano che “ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta
in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva
potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come
terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a
ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza
della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione
incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale
incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario
coltivatore diretto che per gli altri comunisti”.
In altre parole, bastava che uno solo dei comproprietari
avesse i requisiti per estendere i vantaggi a tutti gli altri.
Tale posizione è stata per molto tempo criticata, in quando
estendeva un’agevolazione concessa a chi materialmente lavora la terra a soggetti
meri investitori, visto che posseggono il terreno senza lavorarlo.
Per intervenire e risolvere i fenomeni elusivi che si
stavano verificando, il legislatore, con la Legge di Bilancio 2020, ha ridotto
l’ambito applicativo della finzione di non edificabilità al solo titolare in
possesso dei requisiti.
Nel testo della Legge di Bilancio, all’art. 1, comma 743, si
legge infatti che “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un
medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e,
nell’applicazione dell’imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi ed
oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi delle
esenzioni o agevolazioni”.
A seguito della nuova disciplina, i contitolari che non sono
in possesso della qualifica di CD o di IAP non potranno beneficiare
dell’esenzione derivante dalla finzione di non edificabilità, e saranno tenuti
a versare ordinariamente l’imposta facendo riferimento al valore venale in
comune commercio dell’area.
Fonte: Consulenza Agricola.it
03/02/2020 | Circolare n. 47/2020
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