I
giovani agricoltori percepiscono un pagamento aggiuntivo nella nuova Pac
2015-2020 e hanno diritto all’accesso alla riserva nazionale. Per entrambe
queste due opportunità, è molto importante la definizione di “giovane agricoltore”
e i requisiti necessari quando un giovane è insediato in una società di persone
o in una società di capitali.
Insediati
da meno di 5 anni
Secondo
il Reg. 1307/2013 e la Circolare Agea n. 142 del 20 marzo 2015 i giovani
agricoltori sono le persone fisiche che possiedono i seguenti requisiti: – età inferiore ai 40 anni nell’anno di
presentazione della domanda unica; – si
insedino per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già insediate nei
cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda per aderire al
regime del pagamento di base. Quindi, rientrano in questa definizione gli
agricoltori con meno di 40 anni che si sono insediati dopo il 15 maggio 2010.
Si precisa che la definizione di “giovane agricoltore” del Reg. 1307/2013 (art.
50) non coincide con quella prevista del Reg. 1305/2013 (art. 2, lettera n),
che peraltro può assumere connotazioni diverse nell’ambito dei 21 PSR
nazionali.
Due
vantaggi
I
“giovani agricoltori” che rientrano in questi requisiti hanno due vantaggi:
– percepiscono il pagamento per i
“giovani agricoltori” (vedi box e tab. 1); –
possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale. La
definizione di “giovane agricoltore” è molto semplice nel caso in cui la natura
giuridica è una persona fisica o ditta individuale. La questione si complica in
presenza di una persona giuridica ovvero quando il “giovane agricoltore” si
insedia in una società. Il Reg. 639/2014 (art. 49) prevede che il pagamento a
favore dei giovani agricoltori è concesso a persone giuridiche
indipendentemente dalla loro forma giuridica quando:
a)
la persona giuridica ha diritto al pagamento di base;
b)
un giovane esercita il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica
per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi
finanziari per primo anno della domanda;
c)
almeno uno dei giovani agricoltori possiede i requisiti dell’art. 50 del Reg.
1307/2013.
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