La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli
Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute ha chiarito che le
imprese (pubbliche o private) che svolgono attività di intermediazione
commerciale, cioè "movimenti di prodotti alimentari tra fornitori e/o tra
i fornitori e gli acquirenti", senza che questo implichi necessariamente
nè la manipolazione dei prodotti alimentari nè lo stoccaggio presso la sede
dell'impresa di intermediazione, è obbligata alla Notifica ai fini della
Registrazione (ai sensi dell'art. 6 Reg. CE n. 852/04). Anche nel caso in cui,
la sede dell'impresa di intermediazione fosse costituita da soli uffici, dove sono
custoditi i documenti, vi è obbligo della Notifica. La Notifica ha la finalità
di "far sapere" all'Organo di Vigilanza (ASL-SIAN) l'esistenza e la
sede dell'impresa alimentare: la Notifica serve a creare una tracciabilità di
tutto il percorso del prodotto alimentare. Se tuttavia, l'impresa di
intermediazione, oltre a gestire la documentazione di compra/vendita del
prodotto alimentare, effettua anche stoccaggio temporaneo dello stesso (senza
lavorazione), si deve provvedere a produrre, in sede di Notifica, tutta la
documentazione necessaria (planimetria, relazione tecnico-descrittiva, ecc) che
attesti il rispetto dei requisiti alla normativa vigente (Allegato II del Reg.
CE n. 852/04).
Ing. Giuseppe Cacucci
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