Arrivano le regole di coltivazione nell'ambito del
florovivaismo della canapa, individuando i settori produttivi dove può essere
impiegata che vanno dall'alimentazione alla cosmesi, dall'industria e
artigianato al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca
industriale.
Il Ministero delle politiche agricole ha pubblicata sul suo
sito la circolare riguardante le disposizioni per la promozione della
coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà
Cannabis Sativa. L'obiettivo è di chiarire le regole di attuazione dalla legge
2 dicembre 2016 entrata in vigore il 14 gennaio 2017. La circolare ribadisce
che la coltivazione della canapa è consentita senza necessità di
autorizzazione, che viene richiesta invece se la pianta ha un tasso THC di
oltre lo 0,2% come previsto da regolamento europeo. Qualora la percentuale
risulti superiore ma entro il limite dello 0,6% l'agricoltore non ha alcuna
responsabilità; in caso venga accertato un tasso superiore allo 0,6% l'autorità
giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di
canapa.
"Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire
i possibili usi della canapa coltivata nell'ambito del florovivaismo in modo da
attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione -
dichiara il vice ministro Andrea Olivero - in questo modo agevoliamo anche
l'attività di controllo e repressione da parte degli organi preposti".
Nella circolare sono riportate anche le regole di coltivazione nell'ambito del
settore florovivaistico, a partire dal fatto che la riproduzione di piante di
canapa è consentita esclusivamente da seme certificato; e poi non è permessa la
riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per poi
essere venduto; il vivaista deve conservare il cartellino della semente
certificata e la relativa documentazione di acquisto per un periodo non
inferiore a 12 mesi; la vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita
senza autorizzazione; le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da
altri paesi non rientrano nell'ambito di applicazione della legge e, in ogni
caso, devono rispettare la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in
materia. Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, la circolare
precisa che rientrano nell'ambito delle coltivazioni destinate al
florovivaismo, purché derivino da una delle varietà ammesse iscritte nel
Catalogo comune delle specie di piante agricole, il cui contenuto di THC non
superi i livelli stabiliti dalla normativa. La legge 242, ricorda infine il
Ministero, riguarda la disciplina della coltivazione e della trasformazione della
canapa; l'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati
provenienti da filiere locali; lo sviluppo di filiere territoriali integrate
che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e
la reale sostenibilità economica e ambientale; la produzione di alimenti,
cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le
industrie di diversi settori; la realizzazione di opere di bioingegneria,
bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. (ANSA).
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