L’INPS ha emanato la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, con
la quale fornisce le istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo
per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27
dicembre 2017, n. 205.
Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile
stabile, l’art.1, commi 100- 108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (“Legge di Bilancio 2018”) ha introdotto un nuovo esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. La suddetta disposizione,
in forza di quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che
rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro
privati.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto
dal comma 114 della citata legge, i rapporti di apprendistato e i contratti di
lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già
prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a
quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che
l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non
abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso
dell’intera vita lavorativa.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018,
la norma, al comma 102, prevede che il limite di età del soggetto da assumere
sia innalzato fino ai trentacinque anni.
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base
annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla
data di assunzione.
La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle
ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il
lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il
trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova
applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo
massimo pari a 3.000 euro.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire
dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base
annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le
assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi
precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di
alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il
certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in
alta formazione.
Nell’ambito della predetta circolare, l’INPS ha regolato le
condizioni per il diritto all’esonero contributivo e dettato le istruzioni per
l’adeguamento della denuncia
contributiva.
L’agevolazione potrà essere fruito mediante conguaglio
operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto alle
assunzioni, per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati
eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio
2018, potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo,
aprile e maggio 2018.
Fonte: Inps
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