l Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo
Gentiloni in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi che, in
attuazione della legge sulla semplificazione, la
razionalizzazione e la competitività dei settori agricolo e
agroalimentare (legge 28 luglio 2016, n. 154), introducono norme in materia di
riorganizzazione delle competenze nel sistema di erogazione degli aiuti
comunitari cui sono preposti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
e il sistema degli Organismi pagatori riconosciuti, nonché di coltivazione,
raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Di seguito le principali previsioni dei due decreti.
1.
Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA)
Riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei
controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della
legge 28 luglio
2016, n. 154
Il decreto, in
attuazione
dell'articolo 15 della legge delega e in linea con la nuova
politica agricola
comune 2014-2020, prevede la riorganizzazione dell'Agenzia
per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), in modo da renderla maggiormente
rispondente alle
specifiche esigenze del settore e da assicurare il
raggiungimento di diversi
obiettivi:
- migliorare la qualità dei servizi
erogati alle imprese agricole;
- razionalizzare e contenere la spesa;
- innalzare l'efficienza del sistema di
pagamenti;
- rivedere e ottimizzare il modello di
coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale;
- rivedere l'attuale sistema di gestione
del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- ottimizzare l'accesso alle informazioni,
mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta una più
forte integrazione tra le articolazioni regionali e la
struttura centrale.
Infine, il decreto mira ad assicurare in modo più
strutturato e netto la separazione tra le funzioni di Organismo di
coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all'AGEA.
2.
Piante officinali
Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali ai sensi dell'articolo 5 della legge 28
luglio 2016, n. 154
Il decreto, ai sensi dell'articolo 5 della legge delega,
costituisce il nuovo Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali. Il testo fa proprie le conclusioni del
Tavolo di filiera delle piante officinali, istituito nel 2013, e, tenendo conto
delle normative europee, adegua la disciplina vigente dando un nuovo assetto al
settore, in modo da favorirne la crescita e lo sviluppo e da valorizzare le
produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e
conoscenza al consumatore finale.
In particolare, il decreto:
- fornisce una nuova definizione di
piante officinali, prevedendo inoltre l'istituzione dei registri varietali
delle specie di piante officinali, nei quali sono elencate le piante officinali
ammesse alla commercializzazione e sono stabilite le modalità e le condizioni
per la certificazione delle sementi;
- chiarisce in maniera inequivoca che
la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali
sono considerate a tutti gli effetti attività agricole;
- disciplina la raccolta spontanea, in
modo da evitare il depauperamento delle aree a questa destinate e da favorire
una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell'ambiente in cui
si sviluppano;
- stabilisce che, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, deve essere adottato il Piano di
settore della filiera delle piante officinali, che
costituisce lo strumento programmatico strategico diretto a individuare gli
interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione e di prima
trasformazione delle piante officinali, al fine di incentivare lo sviluppo di
una filiera integrata dal punto di vista ambientale, di definire forme di
aggregazione professionale e
interprofessionale capaci di creare condizioni di
redditività per l'impresa agricola e di realizzare un coordinamento della
ricerca nel settore;
- prevede, per le Regioni, la
possibilità di istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella
filiera delle piante officinali. Il testo ha ottenuto il parere
favorevole del Consiglio di Stato, valorizza e tiene conto
delle indicazioni delle Commissioni parlamentari competenti e delle
osservazioni della Conferenza unificata, nonché, per la parte relativa all'istituzione
di "Marchi collettivi di identificazione delle piante officinali"
finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera
delle piante officinali, che costituisce una regola tecnica poiché reca
disposizioni la cui osservanza è obbligatoria de jure, del parere della
Commissione europea.
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