
Tra le novità più importanti c’è senz’altro il ritorno del
fotovoltaico (esclusi gli impianti a terra in aree agricole), tra le fonti
incentivate. Inoltre il provvedimento incentiva la diffusione di impianti
eolici, idroelettrici e a gas di depurazione, oggetto anche di integrale
ricostruzione, riattivazione o potenziamento, nonché di rifacimento totale o
parziale. Mentre un successivo decreto, denominato Fer 2, incentiverà le fonti
rinnovabili meno competitive, come le biomasse, il biogas la geotermia, ecc.
A sostegno della generazione distribuita, il decreto prevede
un premio di 10€/MWh sull’energia autoconsumata e prodotta da impianti di
potenza non superiori a 100kW, purchè istallati su edifici. E il bonus amianto
per il fotovoltaico in sostituzione di coperture in eternit. Misure, fortemente
sostenute dalla Coldiretti, che forniranno un vantaggio supplementare, in
termini di benefici sanitari e ambientali se abbinato alla sostituzione di
coperture in eternit o comunque contenenti amianto. Il settore agricolo ha
infatti contribuito fattivamente allo sviluppo delle rinnovabili elettriche. In
particolare, il 22% delle convenzioni Conto Energia in essere nella titolarità
di Imprese (con P.IVA) corrispondono ad impianti fotovoltaici realizzati da Imprese
Agricole. Oltre il 95% degli impianti fotovoltaici realizzati da Imprese
Agricole hanno una potenza inferiore ai 200 kW, e sono stati realizzati
prevalentemente su coperture di fabbricati con funzioni produttive connesse
alle attività agricole.
Il nuovo provvedimento ha l’obiettivo di sostenere la
produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento dei target
europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
(PNIEC). E secondo le previsioni del Mise, lconsentirà la realizzazione di
impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della
produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh, con investimenti
stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro.
In generale il decreto stabilisce le modalità di
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti eolici
onshore, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di
depurazione, di potenza superiore a 1 kW, nuovi od oggetto di intervento di
integralmente ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, oltre
che da impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione di potenza
superiore a 20 kW.
È possibile accedere agli incentivi, sulla base delle
caratteristiche dell’impianto e dell’intervento, esclusivamente attraverso
l’iscrizione ai Registri (per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW) o
l’iscrizione alle Aste al ribasso (per impianti di potenza uguale o superiore a
1.000kW).
A partire dal 30 settembre, sono previste 7 successive
procedure di Registri e Aste, con una cadenze quadrimestrale, che si
concluderanno il 30 settembre 2021.
Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie
dei Registri o delle Aste accedono agli incentivi previa presentazione
dell’apposita richiesta, trasmessa esclusivamente secondo le modalità
specificate nel Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi, pubblicato
dal Gse.
L’incentivazione è riconosciuta esclusivamente all’energia
immessa in rete, tramite due tipologie di incentivi: una Tariffa incentivante
omnicomprensiva (opzionabile solo per impianti di potenza inferiore o uguale a
250 kW), il cui corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia
prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE; O un Incentivo,
calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario
dell’energia immessa in rete (riferito alla zona in cui è immessa in rete
l’energia elettrica prodotta dall’impianto). In questo caso l’energia resta
invece nella disponibilità del produttore, che potrà venderla ad un traider o
al Gse stesso.
Inoltre il decreto introduce un premio sull’autoconsumo. Per
gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione
netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile
con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il
premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia
superiore al 40% della produzione netta.
Mentre gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle
coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi
sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia
prodotta. Il premio aggiuntivo è riconosciuto su tutta l’energia prodotta,
quindi anche sull’elettricità autoconsumata e non solo sui kWh immessi in rete.
Sarà però obbligatoria la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto dalle
coperture degli edifici e la superfice dell’impianto fotovoltaico non potrà mai
superare la dimensione della superficie della copertura rimossa. Inoltre il
premio amianto è cumulabile con il premio sull’energia autoconsumata ma non è
cumulabile con altri contributi pubblici che hanno lo scopo di sostenere i
costi di rimozione e smaltimento dell’eternit.
Saranno invece ammessi agli incentivi solo gli impianti
idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei
corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa. Al riguardo il Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato le istruzioni per
l’accesso agli incentivi del decreto 4 luglio 2019, da parte degli impianti
mini-idro.
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