
La prima, la più “liberista”, riteneva che non vi fossero
limiti alla tipologia dei prodotti vendibili. La seconda linea di pensiero,
immaginava che la vendita di prodotti acquistati da terzi dovesse riguardare
prodotti rientranti nel medesimo settore merceologico di quelli prodotti in
azienda e comunque oggetto di manipolazione o trasformazione. La terza linea di
pensiero infine, ammetteva la possibilità di rivendere prodotti acquistati da
terzi, anche senza interventi di manipolazione e trasformazione, purché
appartenessero al medesimo comparto produttivo di quelli prodotti in azienda.
Unica limitazione unificante tra le tre linee di pensiero la prevalenza, in
termini di ricavi, delle proprie produzioni rispetto ai prodotti acquistati,
prevalenza espressamente prevista dalla norma.
Negli anni successivi all’emanazione della legge di riforma
della vendita diretta (articolo 4 del D.lgs 228/2001 Legge di orientamento e
modernizzazione del settore agricolo), sia il Ministero dello Sviluppo
Economico che il Consiglio di Stato, sono più volte intervenuti, dando una loro
interpretazione. Il Ministero ha ammesso la possibilità di vendere anche
prodotti alimentari oggetto di un ciclo industriale di trasformazione; il
Consiglio di Stato ha consentito la vendita anche di beni non derivanti
dall’agricoltura, purché “strettamente connessi” con l’attività agricola già
esercitata (stesso comparto agronomico).
La legge di bilancio 2019 consente adesso all’imprenditore
agricolo la possibilità di commercializzare anche prodotti agricoli e
alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi dal proprio, a condizione
però, che siano acquistati direttamente da altre imprenditori agricoli.
L’introduzione dei “prodotti alimentari” ha ampliato enormemente il perimetro
della natura dei prodotti acquistabili e cedibili: per prodotti alimentari si
deve infatti intendere qualsiasi sostanza o prodotto destinato
all’alimentazione umana. Ma quale è la definizione di “comparto agronomico”?
Non esiste una definizione puntuale, anche se i più e tra questi chi scrive,
propendono per ricondurlo al più definibile concetto di settore merceologico.
Adesso la sintesi del perimetro entro il quale
l’imprenditore agricolo può, amministrativamente parlando, beneficiare delle
agevolazioni allo stesso riservate dall’articolo 4 del citato Decreto
legislativo 228/2001: in aggiunta alle proprie produzioni di prodotti agricoli
ed alimentari, l’imprenditore agricolo può acquistare da chiunque e rivendere
direttamente prodotti appartenenti al medesimo settore merceologico delle
proprie produzioni; se i prodotti acquistati non rientrano nel medesimo settore
merceologico, devono essere acquistati da altri imprenditori agricoli. Resta
ferma la limitazione dei ricavi ottenuti dalla cessione di tali prodotti che
non devono superare quelli ottenuti dalla cessione dei propri.
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