La rimodulazione degli incentivi volti alla
crescita ed alla modernizzazione delle imprese rappresenta uno degli elementi
caratterizzanti la recente Manovra di Bilancio.
La riconversione degli incentivi relativi ai
nuovi investimenti in crediti d’imposta, in particolare super e
iperammortamento, ha aperto l’accesso a tali agevolazioni anche a tutte le
imprese agricole ma, la revisione del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo
(R&S) nega il beneficio alla maggior parte delle imprese del settore
primario, che oggi producono esclusivamente redditi di natura fondiaria.
Infatti, la disposizione relativa al credito
R&S riportata al comma 199, art. 1 della L. 160/2019, indica che “possono
accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione
e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa […]”.
La definizione dei soggetti ammessi è del
tutto in linea con quella prevista per gli altri crediti d’imposta relativi
agli investimenti, se non fosse per quell’ultima precisazione “d’impresa” che
ne esclude pertanto l’accesso a quelle imprese agricole che determinano il
proprio reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR: imprese individuali e società semplici.
Soggetti ammessi
Ne consegue che, per le imprese del settore
primario, l’accesso al credito d’imposta R&S è ammesso per le altre società
di persone diverse dalla società semplici (Snc, Sas) e per tutte le società di
capitali.
Anche le società agricole che, avendone i
requisiti, hanno optato per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32,
possono beneficiare del credito R&S in quanto la natura del reddito da esse
prodotto non muta e permane nell’ambito del reddito d’impresa (Snc, Sas, Srl e
Cooperative).
Le imprese agricole operanti in forma
individuale o di società semplice rientrano in gioco solo qualora svolgano le
seguenti attività:
• agriturismo;
• allevamento
di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dai propri terreni
(art. 56, comma 5 del TUIR);
• coltivazione
di vegetali su più piani, se la superficie adibita alla produzione eccede il
doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (art. 56-bis,
comma 1 del TUIR);
• attività
connesse dirette alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli da
cui si ottengano prodotti diversi da quelli indicati nel D.M. 13/02/2015 (art.
56-bis, comma 2);
• attività
connesse di prestazione di servizi (art. 56-bis, comma 3);
• produzione
di energia elettrica oltre franchigia (L. 266/2005, comma 423);
• enoturismo;
• oleoturismo.
Le spese ammesse
Il comma 200 della Legge di Bilancio 2020
indica che sono considerate attività di ricerca e sviluppo, ammissibili al
credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite,
rispettivamente, alle lettere m), q) e j) [1] del punto 15, paragrafo 1.3,
della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente Legge (entro il 29 febbraio), sono dettati i criteri per la
corretta applicazione di tali definizioni.
Nei commi 200, 201 e 202 sono indicate, per le
diverse tipologie di attività, le modalità di calcolo della base di calcolo in
relazione alle diverse voci di spesa ammesse.
La base di calcolo del credito d’imposta deve
essere depurata da altre sovvenzioni o dai contributi, a qualunque titolo
ricevuti, sulle stesse spese ammissibili. Definita la base di calcolo il
credito d’imposta si dovrà calcolare:
• per
le attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, nella misura del 12%,
calcolata su un limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in
caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
• per
le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, nella misura del
6%, calcolata su un limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno
in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
• per
le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, nella misura
del 6%, calcolata su un limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad
anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici
mesi;
• per
le attività di innovazione tecnologica, previste dal comma 201, finalizzate
alla realizzazione di prodotti o processi di produzione, nuovi o
sostanzialmente migliorati, per il raggiungimento di un obiettivo di
transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 10%
calcolata su un limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in
caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Rientrano tra le spese ammesse, ai fini del
calcolo del credito d’imposta per le suddette misure, anche le spese sostenute
dalle imprese per il personale, i tecnici ed i ricercatori, titolari di
rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo impiegati direttamente
nella operazione di ricerca e sviluppo e siano svolte internamente all’impresa.
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[1] 2014/C 198/01 Comunicazione della
Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione
1.3. Definizioni
15. 15.
Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti definizioni
16. j)
«sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e
l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche
altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e
alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano
nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la
realizza zione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o
servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le
condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di
ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono
sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo
sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi
commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo
di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo speri mentale non comprende tuttavia
le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee
di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
17. m)
«ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per
acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili,
senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
18. q)
«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi
prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei
prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di
componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in
ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario
ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di
tecnologie generiche;
Fonte: Consulenza Agricola.it Circolare n
25/2020
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