Definite le regole per accedere ai contributi per la
riconversione e ristrutturazione dei vigneti. L’Agea Coordinamento ha
pubblicato le disposizioni nazionali relative al regolamento Ue
sull’applicazione della misura dell’Ocm per la campagna 2019-2020. Si attendono
ora i provvedimenti dei diversi Organismi Pagatori circa le modalità operative
per la presentazione delle domande e i Bandi di ciascuna Regione con la messa a
punto delle proprie disposizioni applicative.
Solo successivamente all’uscita di tali provvedimenti sarà
possibile presentare le domande di sostegno, entro il termine ultimo del 31
maggio (le Regioni e gli Organismi Pagatori sentite le regioni possono
anticipare tale termine). Per consentire i controlli ex ante sul 5% delle
richieste, estirpazione, sovrainnesto e miglioramento dei vigneti da
ristrutturare o riconvertire non possono essere effettuati prima del 15
settembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda.
Le Regioni, sottolinea il provvedimento, decidono in merito
alle aree sui cui è autorizzato l’intervento, alla limitazione delle zone
delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o
ad indicazione geografica; all’individuazione dei beneficiari, all’indicazione
delle varietà, alle forme di allevamento e al numero di ceppi per ettaro; alla
superficie minima oggetto dell’intervento; alle azioni ammissibili a
finanziamento, al periodo entro il quale le azioni di riconversione e
ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla
data di finanziabilità della domanda di aiuto, alla concessione del pagamento
anticipato del contributo, al limite massimo di contributo ammesso, a modifiche
o limitazioni ai progetti approvati.
Il provvedimento indica come beneficiari persone fisiche o
giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, coloro che
detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle
autorizzazioni per nuovi impianti. I contributi sono concessi a imprenditori
agricoli singoli e associati; organizzazioni di produttori vitivinicoli ,
cooperative agricole; società di persone e di capitali esercitanti attività
agricola; consorzi di tutela autorizzati .
La riconversione prevede quella varietale che consiste: nel
reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la
modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta
di maggior pregio enologico o commerciale e nel sovrainnesto su impianti
ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in
buono stato vegetativo.
La ristrutturazione consiste nella diversa collocazione del
vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più
favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni
climatiche ed economiche; nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto
nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto
di impianto; il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche
attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle
forme di allevamento. Non sono concessi contributi per l’ordinaria
manutenzione.
Per essere ammesse al beneficio le operazioni di
riconversione e ristrutturazione devono interessare almeno 0,5 ettari. La
superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o
che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3
ettari.
Il provvedimento spiega che il sostegno alla ristrutturazione
e alla riconversione dei vigneti può essere erogato così:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito
conseguenti all'esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di
riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino
al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo
di 3mila euro a ettaro.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di
riconversione è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni
classificate come meno sviluppate.
Il contributo è calcolato o sulla base dei costi
effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al
raggiungimento di un importo massimo di 16mila euro a ettaro, oppure sulla base
di tabelle standard dei costi unitari e, comunque, con riferimento ad un
importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da
Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro a ettaro che può salire
a 15mila euro nelle Regioni classificate come meno sviluppate.
E’ consentito poi di assegnare importi maggiorati e cioè
22mila euro e 24.500 euro nelle regioni meno sviluppate per sostenere la
viticoltura nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica.
Si tratta di aree con pendenza del terreno superiore a 30%;
ad altitudine superiore ai 500 metri , con
impianti viticoli su terrazze e gradoni; per la viticoltura
delle piccole isole.
Le principali modifiche rispetto alle modalità delle
precedenti campagne riguardano la possibilità e modalità di apportare varianti
e modifiche minori alla domanda di sostegno iniziale.
I produttori interessati possono rivolgere presso gli uffici
della Coldiretti per ricevere assistenza per la presentazione delle domande.
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