Con la legge di Bilancio il governo ha riproposto, anche per
il 2020, con lo scopo di supportare il primo accesso nel mondo lavorativo,
l’agevolazione per i neo agricoltori under 40 consistente nella
decontribuzione.
Nello specifico, per i coltivatori diretti e gli Iap, con
età inferiore a 40 anni, e in riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,
ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è
previsto l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi.
Si considerano coltivatori diretti coloro che esercitano
un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., direttamente e
abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui
forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta
dalla normale conduzione del fondo.
Sono Iap, ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. 99/2004, coloro
che dedicano alle attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ.,
direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo
di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del
reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui
l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del
Regolamento (CE) 1257/1999.
Per i primi 3 anni l’esonero è pari al 100%, per poi ridursi
al 66% nel quarto anno e, infine, attestarsi al 50% nell’ultimo anno agevolato.
L’esonero riguarda la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
(IVS) e il contributo addizionale ex articolo 1, comma 17, L. 160/1975 per il
quale è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto
per l’intero nucleo.
Al contrario, non rientrano nel perimetro dell’agevolazione
il contributo di maternità per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione
speciale dei coltivatori diretti e per gli Iap e il contributo Inail dovuto dai
coltivatori diretti.
L’Inps, con la circolare n. 85/2017, ha avuto modo di
precisare come le “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” siano quelle che
riguardano coltivatori diretti e/o Iap che non siano stati già iscritti, e
successivamente cancellati, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova
attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio.
Limitatamente ai coltivatori diretti, il requisito è
richiesto solamente per il titolare del nucleo CD. Sempre con esclusivo
riferimento ai coltivatori diretti, la circolare n. 85/2017, ha precisato che
“nuova realtà imprenditoriale” deve essere considerata quella ulteriore e
diversa rispetto ad altre eventualmente esistenti. Sono ammessi
all’agevolazione anche gli Iap in itinere di cui all’articolo 1, comma 5-ter,
D.Lgs 99/2004.
Sempre l’Inps, con la circolare n. 85/2017, confermata dalla
successiva circolare n. 36/2018, ha chiarito che l’esonero è subordinato alla
regolarità relativa all’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli
obblighi di leggi derivanti dalla qualifica di coltivatore diretto e Iap,
nonché alla corretta applicazione degli accordi e CCNL, nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
La decontribuzione si applica nei limiti previsti dai
Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli
107 e 108, TFUE agli aiuti de minimis. Si ricorda come rientrino nel limite
stabilito dal regime de minimis gli aiuti di importo complessivo non superiore
a 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari; importo di gran lunga
inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel Regolamento UE 1407/2013
sugli aiuti de minimis alla generalità delle imprese esercenti attività
diverse, tra le altre, dalla
produzione primaria di prodotti agricoli. Ai fini della
fruizione della decontribuzione, la domanda dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica avvalendosi del relativo modello telematico.
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