
Il regime speciale Iva per gli imprenditori agricoli è
contenuto nell'art. 34 del D.P.R.
n. 633/1972, e consiste in un regime
speciale di detrazione dell’Iva.
L'Iva in detrazione non avviene in maniera analitica sulla
base dell'Iva pagata ai fornitori ma viene determinata in via forfettaria
mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle
cessioni di prodotti agricoli (N.B. alle cessioni di latte, bovini e suini
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da parte dei produttori agricoli in
regime speciale IVA, si applicano le nuove percentuali di compensazione fissate
dal Decreto interministeriale 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17.02.2016).
A chi si applica il regime speciale agricolo
Il regime speciale è il regime naturale di applicazione
dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I,
resta comunque salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione
dell'Iva nei modi ordinari.
Il regime in esame è applicabile se congiuntamente vi sono i
seguenti elementi:
- Presupposto oggettivo: il regime è applicabile
esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella
tabella A, parte I allegata al Dpr 633/72; vi rientra anche la
commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese
agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla
commercializzazione di prodotti propri;
Il regime speciale si applica anche:
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione diretta dei propri prodotti;
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia
rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi
ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.
- Presupposto soggettivo: sono ammessi a tale regime i
produttori agricoli in senso stretto, cioè i soggetti che esercitano
individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art.
2135 c.c. e quelli che esercitano
attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di
ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento
di rane a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare
precedente;
- gli organismi
agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano
cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea
concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- le cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi
della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti
prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per
conto dei produttori soci.
Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra
elencati, solo relativamente alle cessioni di
prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata
al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che
il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.
In cosa consiste il regime speciale Iva per gli agricoltori
Il regime prevede che l'Iva assolta sugli acquisti e sulle
importazioni venga detratta non in modo analitico (cioè con riferimento
all'imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma
in modo forfetario, nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione,
all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto
ministeriale.
La detrazione forfetizzata non spetta:
- per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto
non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente applica il
regime normale e ha quindi già detratto l'Iva sull'acquisto originario
- se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella
Tabella A, parte I
- per le prestazioni di servizi
Come si calcola l'Iva da versare nel regime speciale
agricolo
Esempio di un vivaio che cede piante ornamentali per
10.000,00 euro + Iva
Aliquota Iva da applicare sull'imponibile - 10% - Iva dovuta
euro 1.000,00
Iva a detraibile applicando la percentuale di compensazione
del 4% - euro 400,00
Iva da versare a debito euro 600,00
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L'art. 34 del DPR 633/72
In vigore dal 12 agosto 2018
Art. 34. (Regime speciale per i produttori agricoli).
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli,
la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari
all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle
operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di
prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo
2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque
dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri
molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti
per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di
regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro
unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che
effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o
partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione,
nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o
trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni
dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non
assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia
soggetto al regime ordinario. (79)
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha
effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1,
queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali
operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni
non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei
beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente
hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un
volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la
dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le
fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i
committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio
dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui
all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al
produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le
disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite
di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle
cessioni di altri beni.
I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle
disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si
esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni. (178) ((187))
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle
cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c),
ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si
considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori
agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere
adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in
tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei
successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche
ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e
salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle
cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle societa'
consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni
dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e
72, nonche' le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o
il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali
di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate
nel territorio dello Stato.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano,
salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi
precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 12.
Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
Fonte: Fisco e Tasse.com
Autore: Rag. Lumia Luigia
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